Cassazione Penale, Ordinanza n. 11037/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e in secondo grado di una contravvenzione prevista dal Codice della strada, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Ha dedotto due censure: con il primo motivo ha contestato l'an della responsabilità, sostenendo che non fossero stati accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie; con il secondo ha lamentato la violazione di legge per la mancata verifica della definitività della precedente contestazione del 21 gennaio 2019, che assumeva essere presupposto necessario per la condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece completa, logica e corretta, e che le doglianze riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifica critica delle relative argomentazioni. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva espressamente accertato la definitività del precedente. Per tali ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza d'appello, che era stata giudicata ampia, logica e corretta in diritto. In particolare, la sentenza impugnata aveva già accertato la definitività della precedente contestazione richiamata dal ricorrente come presupposto mancante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione incriminatrice della contravvenzione contestata; nel caso concreto la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma prende atto che i giudici di merito avevano correttamente accertato gli elementi della fattispecie e la definitività del precedente presupposto.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- La deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge richiede una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già confutate non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito accerta espressamente un presupposto fattuale rilevante per la configurabilità della contravvenzione, la sua contestazione in cassazione deve misurarsi con tale accertamento, altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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