Cassazione Civile, Sentenza n. 9687/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia traeva origine da un’opposizione contro un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un pignoramento presso terzi. La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata riferiva che la banca aveva pagato dopo la notificazione dell’ordinanza insieme al precetto e prima che la notificazione del pignoramento si perfezionasse nei confronti del destinatario. La vicenda processuale è riportata in modo non del tutto coerente: il testo afferma dapprima che il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e, successivamente, che la sentenza di primo grado l’aveva accolta; il tribunale aveva comunque disatteso l’appello. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, le cui specifiche censure non sono ricostruibili dal testo. La Corte ha rilevato che il ricorso riproduceva uno svolgimento del processo non corrispondente a quello leggibile nella sentenza impugnata e che neppure tale sentenza consentiva di individuare esattamente i motivi di opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’onere di esposizione sommaria dei fatti previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorso non permetteva di comprendere adeguatamente la complessiva vicenda processuale né, in particolare, le ragioni dell’opposizione e le questioni effettivamente sottoposte alla Corte. Non ha esaminato nel merito i due motivi. Nulla sulle spese, poiché la banca intimata non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l’eventuale versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il gravame non consente cioè alla Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale, violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti processuali in modo idoneo a consentire alla Corte di comprendere la vicenda nel suo complesso. L’inadempimento di tale onere comporta l’inammissibilità del ricorso.
peraltro, neppure nella sentenza del tribunale prodotta ex art. 369 c.p.c., è dato capire quali fossero esattamente i motivi di opposizione
La produzione della sentenza impugnata non supplisce alla carenza del ricorso quanto alla ricostruzione comprensibile della vicenda processuale e dei motivi dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non esponga i fatti processuali in modo tale da consentire alla Corte di comprendere la complessiva vicenda e di individuare le questioni sottoposte al suo esame.
- Il richiamo o la riproduzione di una ricostruzione processuale non corrispondente al contenuto della sentenza impugnata non soddisfa l’onere di esposizione; la produzione della sentenza non rimedia alla mancata individuazione dei fatti e delle ragioni dell’opposizione.
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