Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura proposta contro il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Bologna, con la quale gli era stata applicata, con pena sostituita, la pena concordata di un anno di reclusione e 800 euro di multa in relazione a un fatto di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità commesso a Bologna il 4 giugno 2025. Il ricorso lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la doglianza non rientrava tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché tale norma consente il ricorso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
invocato dalla difesa per chiedere il proscioglimento immediato, ma la relativa doglianza non è ritenuta deducibile nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento nei limiti del caso concreto
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in senso tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; la censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non vi rientra
base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto fuori dai casi consentiti
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata, riferita alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti dei vizi deducibili dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è proposto al di fuori dei casi consentiti, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.
- Nel patteggiamento, la verifica di legittimità sulla pena resta circoscritta alle ipotesi di illegalità della pena o della misura di sicurezza e agli altri vizi tipizzati dalla norma speciale.
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