Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura proposta contro il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Bologna, con la quale gli era stata applicata, con pena sostituita, la pena concordata di un anno di reclusione e 800 euro di multa in relazione a un fatto di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità commesso a Bologna il 4 giugno 2025. Il ricorso lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la doglianza non rientrava tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché tale norma consente il ricorso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla difesa per chiedere il proscioglimento immediato, ma la relativa doglianza non è ritenuta deducibile nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento nei limiti del caso concreto

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in senso tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; la censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non vi rientra

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto fuori dai casi consentiti

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata, riferita alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti dei vizi deducibili dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è proposto al di fuori dei casi consentiti, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • Nel patteggiamento, la verifica di legittimità sulla pena resta circoscritta alle ipotesi di illegalità della pena o della misura di sicurezza e agli altri vizi tipizzati dalla norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.