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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35260/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la decisione del Tribunale (confermata la condanna per furto pluriaggravato in concorso) deducendo: (1) nullita' o invalidita' della notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello per difformita' rispetto alle forme prescritte (si contesta l'uso del deposito in Casa comunale ex art.157 co.8 c.p.p. invece delle notifiche ex art.161 c.p.p. in presenza di domicilio eletto), con effetto sulla conoscenza dell'atto e sui termini; (2) vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio: pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, omessa motivazione sul contenimento della pena nel minimo edittale, applicazione della riduzione per tentativo ex art.56 c.p., e mancata esplicitazione della misura massima di diminuzione per le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione. Ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata depositata il 9/06/2021; il termine di impugnazione di 45 giorni, decorrente dal 10/06/2021, scadeva il 26/07/2021 (il 25/07/2021 era domenica). Il ricorso e' stato depositato il 15/09/2021. L'eccezione difensiva che faceva decorrere il termine dalla notifica dell'estratto (07/07/2021) e' stata respinta alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite (Siniti): nella procedura abbreviata l'imputato assente non ha diritto alla notifica della sentenza per estratto e, quindi, l'eventuale notifica dell'estratto non fa decorrere o sospendere il termine di impugnazione. A fronte dell'inammissibilita' e' stata ordinata la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. (perche' la inammissibilita' deriva da profili di colpa nel ricorso). P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; condanna alle spese e alla somma di euro 3.000,00 per la Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    Regola il termine per l'impugnazione delle sentenze, qui richiamato per stabilire il termine di 45 giorni per proporre ricorso avverso la sentenza di appello depositata nei termini.

  • art. 544 c.p.p. co. 3

    Richiamato in combinato con l'art.585 per il calcolo del termine di impugnazione dopo il deposito della sentenza di appello.

  • art. 585 c.p.p. co. 2

    Stabilisce che il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal giudice quando la sentenza e' depositata entro quel termine; applicata per calcolare la decorrenza nel caso concreto.

  • art. 157 c.p.p. co. 8

    Prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale per le notifiche quando non reperito il destinatario; nella controversia la difesa contestava l'uso di tale forma in luogo dell'art.161.

  • art. 161 c.p.p.

    Disposizione sulle notifiche presso domicilio eletto; la difesa sosteneva che essendo stato eletto domicilio presso l'abitazione le notifiche successive dovevano seguire questa forma.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla validita' delle notifiche; riguarda le modalita' di notificazione nel processo penale.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alle forme di notificazione contestate.

  • art. 56 c.p.

    Norma sulla diminuente per il tentativo; il ricorrente ne chiedeva l'applicazione e la corretta quantificazione nella motivazione della Corte d'appello.

  • art. 548 c.p.p. co. 3

    Citate in ricostruzione storica delle regole sulla contumacia e sulla notificazione nelle decisioni sul processo abbreviato; la Corte ha ritenuto che le regole successive hanno escluso l'effetto sospensivo del deposito dell'estratto sulla decorrenza dei termini.

  • legge 16/12/1999 n.479

    Richiamata nella ricostruzione storica per spiegare l'evoluzione normativa sulla contumacia e le notifiche.

  • legge 28/04/2014 n.67

    Richiamata come intervenuta disciplina del processo in absentia che ha inciso sulle regole di notifica e contumacia nel rito abbreviato.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e possibilita' di ammenda quando il ricorso e' inammissibile per colpa; applicata per irrogare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

  • Sezioni Unite, sent. Siniti (Sez. U n.698 del 24/10/2019)

    Giurisprudenza centrale richiamata per affermare che nella procedura abbreviata l'imputato assente non ha diritto alla notifica per estratto della sentenza e che tale notifica non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione.

  • Sez. 5, n.4455 del 14/11/2019

    Giurisprudenza richiamata per consolidare il principio che l'eventuale notifica dell'estratto a imputato assente non produce effetti sulla decorrenza del termine per impugnare.

  • Corte Costituzionale n.186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare l'applicazione di una somma a titolo di ammenda in presenza di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza d'appello depositata nei termini si calcola dal giorno successivo al deposito e, per il rito abbreviato, e' di regola di 45 giorni; il deposito prevale sulla data di eventuali notifiche dell'estratto.
  • Nella procedura abbreviata l'imputato assente non ha diritto alla notifica della sentenza per estratto; pertanto non si puo' far decorrere il termine di impugnazione dalla presunta notifica dell'estratto.
  • Se il ricorso e' depositato oltre il termine, la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile e puo' condannare il ricorrente alle spese e ad ammende se emerge colpa nella proposizione tardiva.
  • Contestare la validita' di una notifica (art.157 vs art.161 c.p.p.) va fatto tempestivamente e non basta, di per se', per ritenere tempestivo un ricorso depositato oltre il termine: il punto di riferimento per la decorrenza rimane il deposito della sentenza quando la legge lo prevede.
  • Questioni di merito relative a vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio (reformatio in peius, quantificazione delle riduzioni per tentativo o attenuanti) sono rilevanti solo se il ricorso e' tempestivo; l'irregolarita' procedurale nella proposizione puo' precludere la loro valutazione.

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