Cassazione Penale, Sentenza n. 32398/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del G.I.P. di Foggia di applicazione della custodia in carcere per reati connessi allo spaccio (art. 73 DPR 309/1990). Il motivo centrale era la determinazione errata della competenza territoriale: il ricorrente sostiene che, posto che gli accordi erano stati conclusi telefonicamente e le consegne materialmente avvenute a Melfi (PZ), doveva applicarsi il criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p. (luogo della consumazione/consegna), con conseguente competenza del Tribunale di Potenza, e non del Tribunale di Foggia come ritenuto dal riesame, il quale aveva ritenuto un unico accordo perfezionato in ambito territoriale di Foggia/Cerignola
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia applicato in modo non condivisibile il principio secondo cui le condotte previste dall'art. 73 DPR 309/1990 possono essere considerate un unico reato: nella fattispecie non risultava dimostrabile l'esistenza di un unico accordo unitario ma erano contestate quattro distinte cessioni; essendo gli accordi telefonici non idonei a cristallizzare il luogo di conclusione della prima condotta, occorreva ricorrere ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.; applicando tale criterio la competenza territoriale è del Tribunale di Potenza (Melfi). Di conseguenza sono state annullate senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. di Foggia limitatamente alla questione di competenza, e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Potenza; la cancelleria è stata incaricata di comunicare urgentemente ai Procuratori di Foggia e Potenza gli adempimenti previsti
Norme richiamate
Le diverse condotte previste dall'art. 73 sono alternative; possono perdere individualità e considerarsi un unico reato solo se riferite alla stessa sostanza, dirette ad un unico fine e consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrabile tale unitarietà.
Criteri suppletivi per la determinazione della competenza territoriale: quando non è possibile individuare il luogo di consumazione della prima condotta (es. accordi telefonici), occorre applicare i criteri dell'art. 9; nella fattispecie va preso in considerazione il luogo della consegna della sostanza (Melfi), sicché la competenza spetta al Tribunale di Potenza.
Norma richiamata per la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del foro competente; la Corte ha disposto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Potenza e la trasmissione/ comunicazione agli uffici competenti ai sensi dell'art. 27.
Norma procedurale di riferimento per il reclamo/ricorso in materia cautelare: il ricorso al Tribunale del riesame (e le relative impugnazioni) sono l'atto processuale con cui è stata esercitata la tutela avverso l'ordinanza del G.I.P.
art. 8, art. 291 cod. proc. pen. (riferiti nel ricorso)
Articoli invocati dal ricorrente per vizio di motivazione e criteri di competenza; la Corte si è soffermata in particolare sul tema della motivazione circa la individuazione del luogo di consumazione degli accordi telefonici e sull'applicabilità dei criteri dell'art. 9.
Massime di principio
- Se gli accordi per la cessione di stupefacenti sono avvenuti per telefono e non è possibile individuare con certezza il luogo in cui si è perfezionato l'accordo, per stabilire la competenza territoriale occorre ricorrere ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p. (es. luogo della consegna/consumazione)
- Le plurime condotte ex art. 73 DPR 309/1990 possono essere considerate un unico reato solo quando siano riferite alla stessa sostanza, dirette ad uno stesso fine e consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità; in presenza di distinte cessioni/accordi devono essere trattate come atti autonomi ai fini della competenza
- La semplice intercettazione di conversazioni successive alla consegna non è sufficiente a fissare il luogo di perfezionamento dell'accordo: è necessario valutare le conversazioni anteriori e la prova della consegna materiale per decidere la competenza territoriale
- In caso di decisione giudiziale erronea sulla competenza territoriale la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a tale questione e dichiarare l'ufficio giudiziario competente, disponendo la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p.
- Nella valutazione della competenza per reati con componente telematica o telefonica, è essenziale distinguere tra luogo dell'accordo (che può essere indeterminato) e luogo della traditio (consegna materiale), privilegiando quest'ultimo ai fini dell'applicazione dei criteri suppletivi quando il primo è indeterminabile
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