Cassazione Civile, Ordinanza n. 25950/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva agito davanti al Tribunale ordinario chiedendo dichiararsi che una porzione di terreno, comprendente anche l'area di un vecchio canalone di collegamento tra due torrenti, non appartenesse più al demanio pubblico dello Stato perché da tempo priva di funzione idraulica e pubblica e, comunque, fosse stata usucapita dalla medesima società. Il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Con il regolamento di competenza la società sosteneva che la controversia riguardasse solo la titolarità del bene e l'usucapione, senza necessità di risolvere questioni tecniche sull'utilizzazione delle acque o sulla qualificazione dell'alveo; a suo dire, si sarebbe dovuto applicare il giudice ordinario, non quello specializzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza e ha confermato la declinatoria in favore del Tribunale delle acque pubbliche. Ha osservato che, quando la controversia investe la proprietà di un terreno che si assume faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico, e occorre accertare se il bene appartenga o sia appartenuto al demanio idrico, la competenza per materia spetta al giudice specializzato anche se la questione demaniale viene proposta incidentalmente e anche se l'accertamento concerne il passato. Nel caso concreto, la domanda implicava la verifica della persistente incidenza dell'area sul regime delle acque pubbliche e la stessa parte attrice aveva richiesto una consulenza tecnica per accertare la perdita della funzione idraulica. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per il contraddittorio nel regolamento di competenza, mediante memoria della parte resistente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la controversia sulla proprietà di un fondo impone di stabilire se il bene faccia o abbia fatto parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico o del demanio idrico, la competenza spetta al Tribunale delle acque pubbliche per il carattere tecnico della questione.
- La competenza del Tribunale delle acque pubbliche sussiste anche se l'accertamento demaniale è richiesto incidenter tantum, in via di azione o di eccezione, e anche quando l'indagine riguardi il regime del bene nel passato.
- La deduzione dell'usucapione o la prospettazione di una pretesa di sdemanializzazione tacita non spostano la competenza al giudice ordinario se per decidere occorre preliminarmente verificare la natura idraulica e demaniale dell'area.
- Se la stessa parte attrice sollecita una consulenza tecnica per accertare la perdita della funzione idraulica del bene, ciò conferma la necessità di risolvere questioni tecniche proprie della competenza specializzata.
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