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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10600/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che, su istanza del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di condanna del 27/01/2020, ai sensi dell'art. 165 c.p., per il mancato ottemperamento agli obblighi impostile (in particolare il risarcimento del danno alla parte civile). La ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che il giudice non aveva adeguatamente valutato il suo stato di indigenza, che avrebbe reso inesigibile l'obbligo risarcitorio

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inesigibilità dell'ottemperanza può essere valutata dal giudice dell'esecuzione, ma ha ritenuto che la ricorrente non avesse allegato elementi concreti a supporto della lamentata inesigibilità: la mera indicazione dello stato di indigenza nella sentenza di condanna non è sufficiente e la commissione di un reato patrimoniale non equivale automaticamente a prova di indigenza. Inoltre la Corte ha osservato che l'inesigibilità va valutata rispetto al momento in cui l'obbligo doveva essere adempiuto e non rispetto alla data di commissione del reato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    La sospensione condizionale può essere revocata se non vengono adempiuti gli obblighi cui essa è subordinata; il giudice dell'esecuzione può valutare l'eventuale inesigibilità dell'ottemperanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile

Massime di principio

  • La valutazione dell'inesigibilità dell'obbligo (es. risarcimento) è competenza del giudice dell'esecuzione; tuttavia il ricorrente deve fornire prove documentali concrete dell'impossibilità di pagare al momento in cui l'adempimento era richiesto
  • La semplice indicazione o desumibilità dallo stato processuale della condanna (o la natura del reato) non è di per sé prova di indigenza: servono elementi specifici (redditi, patrimoni, documentazione di indisponibilità economica)
  • L'elemento temporale è cruciale: l'inesigibilità va verificata con riferimento al momento dell'adempimento dell'obbligo, non alla data di commissione del reato
  • Chi propone ricorso senza adeguata istruttoria probatoria sul punto rischia l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende)
  • Prassi consigliata in casi analoghi: allegare documentazione aggiornata su redditi, patrimoni, certificazioni di eventuali benefici sociali, comunicazioni bancarie, e eventuali richieste di dilazione o soluzioni alternative prima di proporre ricorso contro una revoca

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