Cassazione Civile, Ordinanza n. 00119/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione di fornitura di un impianto estrusore poi finanziata mediante leasing. La società acquirente aveva sottoscritto un ordine di acquisto contenente, nelle condizioni generali allegate, una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco. In seguito intervenivano un contratto di fornitura tra la società tedesca e la società di leasing e un contratto di leasing tra la società di leasing e la società utilizzatrice. La società utilizzatrice aveva agito in Italia chiedendo la declaratoria di nullità del contratto per asserita non conformità dell’impianto alla normativa sulla sicurezza del lavoro, ottenendo in primo grado una pronuncia favorevole. In appello, invece, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco, valorizzando la clausola di proroga inserita nelle condizioni generali richiamate nell’ordine e la ricostruzione dell’operazione come unitario programma contrattuale. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva: 1) l’inapplicabilità della clausola di foro tedesco perché l’ordine non avrebbe avuto efficacia tra le parti, perché non vi sarebbe stato un accordo chiaro e preciso sulla clausola, perché il successivo contratto di fornitura con la società di leasing avrebbe superato l’ordine, e perché il richiamo al medesimo non comprenderebbe le condizioni generali; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la presenza di una clausola arbitrale nel contratto e una lettera di sollecito che, a dire della ricorrente, escluderebbe un rapporto contrattuale con essa. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che il requisito della forma scritta e dell’accordo chiaro e preciso sulla clausola di proroga è rispettato quando la clausola è contenuta nelle condizioni generali espressamente richiamate e allegate all’ordine di acquisto; ha poi confermato che il contratto di fornitura e il leasing costituivano esecuzione dell’operazione originariamente programmata e non un suo superamento; infine ha escluso sia la dedotta incompatibilità assoluta tra clausola di proroga di giurisdizione e clausola arbitrale, sia la decisività della lettera di sollecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società utilizzatrice/acquirente. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva declinato la giurisdizione del giudice italiano a favore di quello tedesco, ritenendo validamente pattuita la clausola di proroga inserita nelle condizioni generali richiamate nell’ordine di acquisto e confermando la lettura unitaria dell’operazione contrattuale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, par. 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012
il patto attributivo di giurisdizione richiede che la clausola sia effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti e manifestata in modo chiaro e preciso; il requisito è rispettato quando la clausola è contenuta in condizioni generali espressamente richiamate e allegate all’ordine di acquisto.
art. 23, Reg. CE n. 44/2001
richiamato dalla ricorrente come parametro della validità della clausola di proroga; la Corte ne respinge la lettura restrittiva, valorizzando la chiara accettazione delle condizioni generali richiamate.
il primo motivo è stato scrutinato come censura di giurisdizione e giudicato infondato.
il secondo motivo è stato ritenuto non riconducibile al vizio dedotto, perché rivolto in realtà a questioni di diritto e a valutazioni istruttorie, non già all’omesso esame di fatti decisivi.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato supplementare.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1
richiamata per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola attributiva della giurisdizione in favore di un giudice estero è validamente pattuita quando risulti contenuta in condizioni generali espressamente richiamate e allegate a un ordine di acquisto, purché emerga un consenso chiaro e preciso delle parti.
- Nell’interpretazione di una complessa operazione negoziale, il giudice può valorizzare il collegamento funzionale tra ordine iniziale, contratto di fornitura e contratto di leasing, qualora il finanziamento successivo costituisca modalità esecutiva dell’assetto originariamente programmato e non suo superamento.
- La coesistenza tra clausola di proroga della giurisdizione e clausola compromissoria non è logicamente incompatibile in via assoluta, potendo le due pattuizioni operare per ambiti diversi o per domande diverse, come quelle cautelari.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare argomentazioni in diritto o la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
- Quando un richiamo contrattuale riguarda un ordine di acquisto, la sua estensione alle condizioni generali allegate deve essere valutata secondo il significato complessivo dell’operazione e non può essere esclusa senza specifiche indicazioni testuali contrarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00079/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00080/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00081/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00083/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00086/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →