Cassazione Civile, Ordinanza n. 20905/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società dichiarata fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale. La fattispecie concreta riguardava la dichiarazione di fallimento su richiesta del pubblico ministero, fondata su accertamenti del custode giudiziale delle quote sociali e di un consulente della procura, con rilievo di perdite costanti, indebitamento, inattendibilità e non allineamento delle scritture contabili, mancata approvazione dei bilanci, poste attive ritenute dubbie e debiti infragruppo. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 9 l.f. e sosteneva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore di Milano, assumendo che la competenza fosse inderogabile e rilevabile anche in reclamo. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione carente o insufficiente sulla prova dello stato di insolvenza, lamentando adesione acritica alle conclusioni del consulente di parte e mancata disposizione di una CTU. Con il terzo motivo deduceva vizio motivazionale, omesso esame di fatto decisivo e contrasto irriducibile tra affermazioni motivazionali, assumendo motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, perché non proposta nel giudizio di primo grado né rilevata d'ufficio entro l'udienza di comparizione, e quindi non deducibile per la prima volta in sede di reclamo. Ha poi reputato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente: gli elementi posti a base della prognosi di insolvenza erano stati specificamente elencati, descritti e criticamente esaminati, con spiegazione logica sufficiente a superare il minimo costituzionale di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 l.f.
la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento è regolata dalla disciplina fallimentare; la relativa eccezione soggiace alle preclusioni processuali e non può essere proposta per la prima volta in reclamo se già decaduta in primo grado
l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, o rilevata d'ufficio, non oltre l'udienza di comparizione delle parti; la mancata tempestiva deduzione comporta decadenza
art. 360, co. 1, nn. 1 e 2 c.p.c.
il motivo sul riparto di competenza è stato ricondotto dalla ricorrente alla violazione di legge, ma dichiarato inammissibile per tardività dell'eccezione
il vizio di nullità per motivazione carente è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente
il vizio di omesso esame o motivazione apparente non ricorre quando la sentenza espone gli elementi di fatto e le ragioni della decisione in modo logicamente controllabile
art. 111, comma 6 Cost.
la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, risultando intellegibile e controllabile
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 15 l.f.
richiamato in relazione al procedimento prefallimentare, nel quale l'eccezione di incompetenza doveva essere tempestivamente proposta
il primo motivo è stato ritenuto inammissibile anche in relazione ai criteri di filtro dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta tempestivamente nel primo grado; se non sollevata entro la prima difesa utile o comunque entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c., non può essere dedotta per la prima volta in reclamo o in cassazione.
- L'effetto devolutivo del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non consente di recuperare eccezioni ormai precluse nel giudizio di primo grado.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece apparente quando la decisione espone gli elementi fattuali rilevanti e li rielabora criticamente in modo controllabile.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non può risolversi in una rivalutazione del merito: è sufficiente che il giudice di merito abbia individuato e spiegato gli indici dell'insolvenza in modo logicamente coerente.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, la valutazione dello stato di insolvenza può fondarsi anche su inattendibilità della contabilità, mancata approvazione dei bilanci, poste attive dubbie e esposizioni infragruppo, ove tali elementi conducano a una prognosi negativa sulla solvibilità.
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