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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21721/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso nell'ambito della procedura DOCFA, con cui l'Ufficio aveva rettificato la categoria proposta dai contribuenti per un'unità immobiliare sita nel Comune di Ferrara, attribuendole la categoria C/1 (negozio) in luogo della C/3 (laboratorio artigiano). I contribuenti avevano impugnato l'atto e avevano ottenuto l'annullamento in primo grado; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva poi confermato l'annullamento, ritenendo che le caratteristiche oggettive dell'immobile non fossero compatibili con la categoria C/1 e che fosse invece corretta la classificazione C/3, anche in ragione della trasformazione dell'immobile in struttura a vocazione artigianale e della coerenza con la destinazione urbanistica. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 8 r.d.l. n. 652/1939 conv. in l. n. 1249/1939, 61 e 62 d.P.R. n. 1142/1949, 8 d.P.R. n. 138/1998 e 53 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente dato rilievo alla natura dell'attività svolta e alla coerenza urbanistica, invece di verificare il classamento sulla base della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso, affermando che, ai fini catastali, la destinazione funzionale e produttiva va accertata in riferimento alle potenzialità d'uso e alle caratteristiche del bene, in conformità alla normativa urbanistica e non a prescindere da essa, e che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era corretta perché valorizzava l'assenza di vetrine, di accesso diretto dalla strada e la collocazione al primo piano con accesso condominiale, elementi incompatibili con la categoria C/1 e compatibili con la categoria C/3.

La decisione

La Corte ha escluso la fondatezza della censura dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva negato il classamento C/1 e confermato la categoria C/3 per l'immobile. Ha ribadito che il classamento va effettuato sulla base della destinazione ordinaria desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene e delle sue potenzialità d'uso, in conformità alla disciplina urbanistica. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese in favore degli intimati, che non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 8 r.d.l. n. 652/1939

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul classamento catastale; il testo della sentenza non ne offre un'interpretazione autonoma oltre al richiamo sistematico alle norme sul classamento.

  • l. n. 1249/1939

    Citata quale norma di conversione del r.d.l. n. 652/1939, nel complesso delle disposizioni sul classamento catastale.

  • artt. 61 e 62 d.P.R. n. 1142/1949

    "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"; "la destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    La Corte afferma che la destinazione ordinaria del bene va desunta dalle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'unità immobiliare e non dal concreto uso effettuato.

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    Richiamato come norma coerente con gli artt. 61 e 62 del d.P.R. n. 1142/1949 nel senso che il classamento segue la destinazione ordinaria accertata in base alle caratteristiche del bene.

  • art. 4 d.P.R. n. 138/1998

    "i quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere oggetto di revisione... in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria"

    La Corte vi legge un indice della non assoluta autonomia del classamento rispetto al contesto urbanistico e territoriale.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. n. 138/1998

    Richiamato per definire la microzona come porzione di territorio comunale omogenea anche sotto il profilo urbanistico, storico-ambientale e socio-economico.

  • art. 53 Cost.

    Citato dalla ricorrente nel motivo, ma non oggetto di un autonomo sviluppo decisorio nel testo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che non si applica, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale la destinazione ordinaria dell'unità immobiliare deve essere accertata sulla base delle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene e delle sue potenzialità di utilizzo, non del concreto uso temporaneo o effettivo che ne venga fatto.
  • La disciplina catastale non è del tutto avulsa dal contesto urbanistico: la valutazione della destinazione funzionale e produttiva del bene va compiuta in conformità alla normativa urbanistica e non in contrasto con essa.
  • Ai fini della distinzione tra categorie catastali, rilevano gli elementi strutturali e funzionali dell'immobile; per qualificare un locale come negozio o laboratorio occorre guardare a accesso, collocazione, presenza di vetrine e predisposizione per vendita al pubblico o per attività artigianale/produttiva.
  • Il giudice di merito non incorre in errore di diritto quando conferma il classamento attribuendo rilievo agli indici oggettivi che rendono il bene incompatibile con la categoria invocata dall'Ufficio e coerente con quella proposta dal contribuente.
  • L'eventuale conformità della destinazione catastale alla destinazione urbanistica costituisce un elemento che può rafforzare la valutazione sul corretto classamento, quando essa sia coerente con le caratteristiche intrinseche dell'immobile.

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