Cassazione Civile, Ordinanza n. 06656/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IVA presentata da una società assicurativa per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019, assumendo che il fornitore di energia elettrica avesse indebitamente incluso nella base imponibile anche gli oneri generali di sistema elettrico (OGSE), ritenuti dalla contribuente non imponibili perché, in tesi, di natura tributaria e dovuti dai clienti finali. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto un diniego tacito; la contribuente lo aveva impugnato e i giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo anche che la società fosse legittimata a chiedere il rimborso direttamente all'erario. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione dell'art. 30-ter d.P.R. 633/1972, sostenendo che il cessionario/committente non è legittimato a chiedere all'erario il rimborso dell'IVA di rivalsa, potendo al più agire verso il fornitore in sede civilistica; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 13 d.P.R. 633/1972, contestando l'esclusione degli OGSE dalla base imponibile IVA. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nel caso concreto, la società aveva versato l'IVA in rivalsa al fornitore e non sussisteva un diretto rapporto tributario con l'Amministrazione idoneo a legittimare la domanda di rimborso; ha quindi assorbito il secondo motivo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza di appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e regolato le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza. La decisione è stata fondata sul principio per cui il cessionario che abbia pagato l'IVA in rivalsa non può, di regola, chiedere il rimborso direttamente all'erario, salvo le ipotesi in cui l'IVA indebitamente versata si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta o in cui l'azione verso il prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile; nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano.
Norme richiamate
art. 30-ter d.P.R. n. 633 del 1972
non attribuisce al cessionario, che abbia subito la rivalsa dell'IVA, una legittimazione generale a chiedere il rimborso direttamente all'erario; il rimborso spetta normalmente al soggetto passivo che ha effettuato il versamento indebito all'Amministrazione finanziaria.
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulla base imponibile IVA, ma il suo esame è stato assorbito; la Corte rileva che la questione sostanziale sugli OGSE sarebbe comunque superata dall'orientamento secondo cui tali oneri rientrano nella base imponibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro del primo motivo, prospettato come nullità della sentenza e del procedimento per violazione di legge processuale/sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del secondo motivo, prospettato come violazione o falsa applicazione della disciplina IVA sulla base imponibile.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta; qui è stato applicato con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
viene richiamato per il principio di diritto enunciato in altra pronuncia in tema di OGSE.
art. 193 della Direttiva 2006/112/CE
il prestatore resta, in linea generale, il soggetto che riscuote e versa l'IVA per conto dell'erario; la rivalsa opera su un piano distinto da quello tributario.
artt. 73, 78 e 79 della Direttiva 2006/112/CE
sono richiamati dalla contribuente a sostegno dell'assunto che gli OGSE non debbano entrare nella base imponibile IVA.
Massime di principio
- Nel sistema IVA, il rapporto tra Amministrazione finanziaria e cedente/prestatore per il pagamento dell'imposta è autonomo e distinto dal rapporto civilistico tra cedente/prestatore e cessionario/committente per la rivalsa, nonché dal rapporto tra Amministrazione e cessionario per la detrazione: tali rapporti, pur collegati, non interferiscono tra loro.
- Il cessionario o committente che abbia sopportato in rivalsa un'IVA asseritamente non dovuta non è, di regola, legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'erario; la tutela ordinaria è l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore che ha effettuato il versamento indebito.
- La legittimazione del cessionario ad agire direttamente verso il fisco può emergere solo quando l'IVA indebitamente assolta in rivalsa incide sulla liquidazione finale dell'imposta e si traduce in un'eccedenza detraibile o rimborsabile nel rapporto tra contribuente e Amministrazione.
- In chiave eurounitaria, il destinatario della prestazione può essere abilitato a recuperare l'imposta indebitamente fatturata solo se l'azione contro il prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, secondo il principio di effettività; tale impossibilità deve essere concreta e ragionevolmente certa.
- Se la questione di merito sulla debenza dell'imposta o sulla sua base imponibile diviene assorbita dalla carenza di legittimazione sostanziale del ricorrente al rimborso, l'esame della corretta qualificazione dell'elemento tariffario può restare assorbito e non incidere sulla decisione finale.
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