Cassazione Penale, Sentenza n. 8361/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Piscopo aveva chiesto, fin dal 1996, di essere giudicato con il rito abbreviato; la domanda fu respinta dal Giudice per l'udienza preliminare e il procedimento proseguì con rito ordinario, con condanna all'ergastolo. In sede esecutiva il difensore ha chiesto la rideterminazione della pena da ergastolo a 30 anni avvalendosi delle modifiche normative intervenute (cd. legge Carotti e successive), sostenendo che la normativa sopravvenuta renderebbe illegale l'ergastolo inflitto e che sarebbe sufficiente che la richiesta di rito abbreviato fosse stata proposta nel periodo di vigenza della legge Carotti anche se non ammessa e senza rinnovazione istruttoria
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la rideterminazione a 30 anni è possibile solo quando il condannato sia stato effettivamente ammesso e giudicato con rito abbreviato; non è riconosciuta efficacia retroattiva alle modifiche normative intervenute successivamente all'istanza non accolta. Ha inoltre escluso rilievo costituzionale della pena dell'ergastolo nel caso di specie, trattandosi di ergastolo non "ostativo". Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
legge 15 dicembre 1999 n. 479, art. 30, comma 1, lett. b)
art. 30, comma 1, lett. b) legge 15/12/1999 n. 479
La disciplina allora vigente delimita la possibilità di ottenere la rideterminazione della pena se la richiesta di rito abbreviato è stata proposta e, soprattutto, se l'ammissione e il giudizio abbreviato si sono effettivamente realizzati nella vigenza della norma; non si può estendere retroattivamente l'effetto alle istanze pregresse non accolte
d.l. 24 novembre 2000 n. 341, art. 7, comma 1 (convertito con legge 19 gennaio 2001 n. 4)
art. 7, comma 1 d.l. 24/11/2000 n. 341, conv. L. 19/01/2001 n.4
Le modifiche apportate all'art. 442 c.p.p. incidono sul regime transitorio e sulla possibilità di chiedere il rito abbreviato; tali modifiche non hanno efficacia retroattiva rispetto a istanze pregresse respinte secondo la disciplina antecedente
Prevede la rideterminazione della pena per condanne ottenute con rito abbreviato; la Corte interpreta che il beneficio trova applicazione solo se la sentenza di condanna è stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Riguarda il regime (cd. ergastolo "ostativo") che può incidere sull'accesso a misure liberatorie; la Corte rileva che nel caso di Piscopo non opera l'ostatività, perciò la questione costituzionale sull'ergastolo non trova applicazione qui
Giurisprudenza nazionale ed europea (es. Corte EDU, Scoppola c. Italia, sent. 17/9/2009 n. 10249/03; Cass. sez. 1 n. 11916/2018 Montenegro; Cass. sez. 5 n. 15493/2021 Imerti; Cass. sez. 1 n. 34158/2014 Trudu)
Scoppola CEDU 17/09/2009 n. 10249/03; Cass. Sez. 1 n. 11916/2018; Sez. 5 n. 15493/2021; Sez. 1 n. 34158/2014
La giurisprudenza ha chiarito che la riduzione a pena temporanea massima è legittima solo se la condanna è stata pronunciata in sede di rito abbreviato e che non può riconoscersi tale effetto quando la richiesta di abbreviato è stata respinta secondo la disciplina vigente e non reiterata
Massime di principio
- La conversione dell'ergastolo in 30 anni per effetto del rito abbreviato richiede che l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e che la condanna sia stata pronunciata all'esito di quel rito; una mera istanza non accolta non è sufficiente
- Le modifiche normative successive non producono effetti retroattivi sulle istanze di rito abbreviato pregresse che siano state legittimamente respinte secondo la disciplina all'epoca vigente
- Se la domanda di rito abbreviato è stata respinta in passato, il difensore deve valutare la possibilità e l'opportunità di una rinnovazione della richiesta quando la normativa o la situazione procedurale lo consentono; la mancata reiterazione può precludere benefici successivi
- Le questioni di illegittimità costituzionale dell'ergastolo rilevano principalmente per l'ergastolo "ostativo" (collegato all'art. 4-bis); se tale ostatività non sussiste, le eccezioni costituzionali tendono a essere ritenute manifestamente infondate
- La giurisprudenza di legittimità e le decisioni della Corte EDU costituiscono orientamenti vincenti: in casi analoghi la strategia difensiva deve dimostrare l'effettiva ammissione e celebrazione del giudizio abbreviato o, se possibile, la tempestiva reiterazione della richiesta dopo intervenute modifiche normative
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