Cassazione Penale, Sentenza n. 36030/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso contro la conferma della condanna per furto continuato aggravato dall'abuso di relazioni domestiche e per l'utilizzo indebito di una tessera bancomat sottratta alla persona offesa (Carissimo Elsa). I motivi principali: (1) illegittimo utilizzo della querela come elemento probatorio e come "aiuto alla memoria" in dibattimento; (2) insufficiente motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza degli elementi del furto e alla sua attribuibilità alla Torriggiotti (assenza di visione dello scippo della carta, lacune negli estratti conto, assenza di immagini di videosorveglianza); (3) vizio di motivazione circa le operazioni presso la Banca Popolare di Sondrio (contestazione di un addebito di 3,29 euro) e mancata prova di indizi gravi, precisi e concordanti; (4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, nonostante l'importo contenuto (circa 300 euro) e la condizione economica della ricorrente; (5) vizi nella valutazione del trattamento sanzionatorio: illegittima applicazione dell'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche (o, alternativamente, abuso di ospitalità non contestato in capo di imputazione) e mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62 n.4 c.p.), nonché richiesta di riconsiderare la continuazione e la modulazione della pena.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati o generici: ha affermato la legittimità dell'utilizzo della querela come "aiuto alla memoria" ove redatta dalla stessa persona offesa e contenuta nel fascicolo; ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della credibilità della persona offesa (Carissimo) e il quadro indiziario, inclusi gli elementi relativi ai prelievi e all'uso della carta; ha condiviso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n.11 c.p. (anche nella forma dell'abuso dell'ospitalità) e ha ritenuto infondata la richiesta di non punibilità ex art. 131-bis c.p.. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato fondato limitatamente a un punto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. (speciale tenuità del danno patrimoniale) senza adeguata motivazione, e ha rinviato gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 499, comma 5, cod. proc. pen.
Consente l'utilizzo di una dichiarazione scritta della persona offesa quale "aiuto alla memoria" durante l'esame, quando tale scritto sia stato redatto dalla stessa e sia presente nel fascicolo; la Corte ne ha ritenuto legittimo l'impiego nel caso in esame.
art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Regolano le contestazioni e l'uso di dichiarazioni precedenti; la Corte ha richiamato questa norma per giustificare l'uso della querela come riferimento a dichiarazioni rese in precedenza.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure difensive in tema di omessa motivazione: concerne l'onere motivazionale del giudice in sede di appello; la Corte ha ritenuto le motivazioni dei giudici di merito sufficienti salvo per la questione specifica dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la non punibilità, in ragione delle modalità, della reiterazione e della gravità del pregiudizio arrecato.
art. 61, comma 1, n. 11, cod. pen.
Aggravante per chi commette il reato in abuso di relazioni domestiche o di ospitalità: la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante, anche nell'ipotesi dell'abuso di ospitalità, ritenendo rilevante l'abituale frequentazione dell'abitazione e la fiducia tradita.
Attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte ha disposto l'annullamento limitato perché la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rifiuto di applicare tale attenuante in relazione a ciascun singolo fatto-reato nella continuazione.
Massime di principio
- La querela redatta dalla persona offesa può essere utilizzata in dibattimento come "aiuto alla memoria" se è stata effettivamente redatta dalla stessa e è presente nel fascicolo; le doglianze generiche sull'uso della querela non bastano a veder annullata la sentenza.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e l'apprezzamento degli indizi appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono profili di manifesta illogicità, travisamento probatorio o carenza motivazionale specifica e non generica.
- L'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche comprende anche l'abuso dell'ospitalità: non è necessaria la coabitazione formale, basta l'abituale frequentazione dell'abitazione o la disponibilità alla sfera privata della vittima.
- L'istituto della speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) va valutato relativamente a ciascun fatto-reato nel quadro della continuazione; la mancata motivazione specifica sull'applicabilità per ogni singolo episodio può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e l'attenuante di speciale tenuità non sono sovrapponibili: l'esistenza di una delle due non implica automaticamente l'altra; va valutata la gravità complessiva, la reiterazione e le modalità della condotta.
- Per contestare in Cassazione un'applicazione di aggravanti o la valutazione delle prove è necessario formulare censure precise e fondate: argomentazioni generiche sulla mancanza di prove o su presunte conclusioni congetturali raramente riescono a ribaltare la decisione di merito.
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