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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3687/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento fiscale relativo al 2007 fondato su un Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza; l'Agenzia ha disconosciuto costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti (presunti contratti di assicurazione con società estere), ha determinato maggior reddito e ha irrogato sanzioni (circa Euro 9.606), nonché notificato avvisi ai soci per reddito di partecipazione. La società ha impugnato in primo e secondo grado, poi ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi, che spaziano dalla censura di motivazione apparente della CTR, alla richiesta di esclusione della presunzione di distribuzione ai soci, all'effetto dell'adesione al PVC, alla rilevanza dell'archiviazione penale, alla corretta imputazione temporale degli utili, alla quantificazione e legittimità delle sanzioni e all'applicazione dello ius superveniens (D.Lgs. n.158/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo, nono e altri) ritenendo che molti censure mirassero a un nuovo apprezzamento del compendio probatorio o riguardassero questioni (reddito di partecipazione dei soci) non dedotte nel presente giudizio. Tuttavia ha accolto il decimo motivo (relativo alla quantificazione delle sanzioni e all'applicabilità dello ius superveniens che può comportare disciplina sanzionatoria più favorevole e riduzioni) e l'undicesimo motivo (mancata pronuncia della CTR sulla questione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'irrogazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute e sulla possibile assorbimento se la sanzione fosse stata irrogata con lo stesso atto impositivo). Per tali profili la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha altresì richiamato che l'archiviazione penale non vincola il giudice tributario e ha indicato la necessità che il giudice di merito applichi la disciplina sanzionatoria più favorevole quando prevista (D.Lgs. 158/2015) e valuti eventuali effetti del D.Lgs. 87/2024.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma base per i motivi di cassazione; nella sentenza è il riferimento formale ai diversi ius denunciandi (nn. 3, 4, 5) utilizzati per gli undici motivi di ricorso.

  • art. 132 cod. proc. civ., comma secondo, n. 4

    Richiamato con riguardo al vizio di motivazione (motivazione apparente o omessa) della decisione della CTR; la Corte valuta se vi sia anomalia motivazionale rilevante ai fini di legittimità.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del giudice; la Corte verifica la congruità della motivazione della CTR rispetto alle questioni sollevate.

  • artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546/1992

    Norme processuali tributarie richiamate dai motivi; la Corte le considera nel valutare gli oneri argomentativi e la completezza della decisione di merito.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ripartizione dell'onere della prova; la Corte rammenta i limiti di sindacato in cassazione sulla valutazione probatoria.

  • art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997

    Rilevato con riferimento agli effetti dell'adesione al PVC e all'intangibilità dell'accertamento definito con adesione; la Corte sottolinea che l'adesione rende definitivo l'accertamento per la parte che ha aderito.

  • DPR n. 917/1992 (TUIR), art. 45

    Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione temporale del reddito distribuito: la Corte ha ritenuto il motivo mal proposto e privo di specificità nella prova della distribuzione in esercizi diversi.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Riforma del sistema sanzionatorio (ius superveniens) che può prevedere disciplina più favorevole; la Corte afferma che, per i giudizi ancora pendenti, il giudice del merito deve valutare l'applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole e l'eventuale riduzione delle sanzioni.

  • D.Lgs. n. 87/2024

    Citato per le novità sulle sanzioni (art. 5 richiamato): la Corte osserva che talune disposizioni recenti possono influire sulla quantificazione delle sanzioni e devono essere valutate dal giudice del rinvio.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 14

    "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto"

    La Corte richiama la norma sostanziale che prevede la sanzione per omessa esecuzione delle ritenute; resta rilevante nel determinare la misura delle sanzioni da applicare.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti… è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta [ora venticinque] per cento di ogni importo non versato"

    Norma che prevede la sanzione per omesso versamento; la Corte la cita per confrontare le diverse ipotesi sanzionatorie (omesso versamento vs ritenute non operate) e per rilevare le percentuali applicabili dopo le riforme.

Massime di principio

  • La definizione dell'accertamento mediante adesione al PVC produce intangibilità del maggior reddito definito per il contribuente che ha aderito; in cassazione non è possibile chiedere un nuovo esame del compendio probatorio già definito con adesione.
  • In sede di cassazione è precluso il sindacato su una rivalutazione globale delle prove: devono emergere vizi di motivazione o di diritto, non una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'archiviazione penale non vincola il giudice tributario: l'esito del procedimento penale non impedisce all'Amministrazione finanziaria o al giudice tributario di valutare autonomamente fatti e conseguenze fiscali.
  • In presenza di ristretta base partecipativa può operare la presunzione che i soci conoscano o potessero conoscere la gestione societaria, con possibili riflessi sulla presunzione di distribuzione di utili; tuttavia questioni su redditi dei soci devono essere prospettate nei giudizi in cui i soci siano parti.
  • Le questioni relative alle sanzioni devono essere affrontate con attenzione procedurale e sostanziale: il giudice deve valutare l'applicabilità dello ius superveniens (D.Lgs. 158/2015) e delle norme successive (es. D.Lgs. 87/2024) e verificare se siano state rispettate regole di correlazione tra atto impositivo e atto sanzionatorio (assorbimento).
  • Se si contesta la corretta imputazione temporale di componenti reddituali (es. utili distribuiti in esercizi diversi), è necessario provare in modo specifico e tempestivo tale circostanza nei gradi di merito, altrimenti il motivo sarà ritenuto inammissibile o infondato.
  • In giudizi similari, il ricorrente in cassazione deve concentrare i motivi su profili di diritto e di motivazione rilevanti, documentando la tempestività e la specificità delle censure nei gradi di merito, e non tentare di ottenere una nuova valutazione integrale delle prove.

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