Cassazione Civile, Sentenza n. 3697/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa all'anno 2007: verifica fiscale e Processo Verbale di Constatazione (adesione da parte della società) che hanno portato all'emissione di avviso di accertamento e atto di contestazione per omissione di operazione e versamento delle ritenute su utili attribuiti a soci; questioni sollevate in cassazione riguardano: legittimazione del firmatario dell'appello (validità della delega), contestabilità dell'adesione al PVC e della presunzione di distribuzione degli utili ai soci (quota di partecipazione rilevante), rilevanza di atti e pronunce penali come prova contraria, quantificazione e legittimità delle sanzioni e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (omessa pronuncia su dogliane relative alle sanzioni e separazione degli atti sanzionatori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°) ritenendoli inammissibili o infondati, per ragioni fra le quali l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione (PVC) e l'insufficienza di censure specifiche sulla delega o sulla usurpazione della firma. Tuttavia la Corte ha accolto il 9° e il 10° motivo di ricorso riguardanti le sanzioni: ha rilevato l'omessa pronuncia della CTR sulla quantificazione delle sanzioni e sulla illegittimità della loro irrogazione mediante atto separato (anziché con unico atto impositivo), e ha disposto la cassazione con rinvio limitatamente a tali profili per nuovo esame alla luce dello ius superveniens e delle regole applicabili (D.Lgs. n.158/2015 e altre disposizioni aggiornate). In definitiva il ricorso è stato parzialmente accolto (solo sui profili sanzionatori) e la sentenza impugnata è cassata con rinvio per quei punti; per il resto l'impugnativa è rigettata.
Norme richiamate
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse espressa su doglianze specifiche relative alle sanzioni, motivo che giustifica accoglimento parziale del ricorso.
Norma cui sono ascritti i vari motivi di cassazione (numeri e tipi di vizio).
D.Lgs. n. 546/1992 (art. 10, 11, 18, 53)
Riferimenti procedurali sollevati dalla ricorrente in merito alla validità della delega e alla produzione documentale in sede di appello; la Corte ha ritenuto non specificamente provata l'usurpazione del potere di firmare l'appello.
D.Lgs. n. 546/1992 (art. 36, 61)
Richiamati in relazione ai profili di motivazione del giudice del merito; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione della CTR e la possibilità di richiamare decisioni non definitive per relationem.
art. 45 DPR n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato rispetto alla disciplina del reddito di partecipazione e alla presunzione di distribuzione degli utili.
Regola sulla prova a carico di chi afferma un fatto (onere della prova) invocata dalla ricorrente; Corte ha ritenuto non decisiva la censura nei limiti del processo in corso.
Richiamato a sostegno di profili probatori e prescrizionali sollevati, senza produrre accoglimento.
Richiamato sul tema delle transazioni e degli effetti dell'adesione al PVC; la Corte ribadisce che l'adesione rende intangibile la pretesa definita.
art. 24 Costituzione
Richiamato in tema di tutela giurisdizionale; non ha condotto all'accoglimento dei motivi impugnatori.
art. 53 Costituzione
Richiamato in riferimento ai principi costituzionali del sistema tributario e alla potestà impositiva.
Riforma del sistema sanzionatorio (ius superveniens): la Corte indica che il giudice del merito deve valutare l'applicabilità della disciplina più favorevole per i procedimenti ancora pendenti.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto
Fornisce la misura della sanzione per la mancata esecuzione delle ritenute; la Corte ricorda la norma per la corretta quantificazione delle sanzioni.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti … è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta [ora venticinque] per cento di ogni importo non versato
Fornisce la misura della sanzione per il mancato versamento; la Corte richiama il diverso trattamento delle sanzioni connesse al tributo e la necessità di applicare le percentuali corrette e le riforme intervenute.
Menziato come possibile norma applicabile in relazione all'incidenza sulle sanzioni dopo le modifiche normative più recenti; il giudice del merito dovrà valutare la sua applicabilità.
Massime di principio
- La produzione tardiva della delega per la sottoscrizione dell'appello non invalida automaticamente l'impugnazione se la delega risulta prodotta in primo grado o se non è contestata e dimostrata l'usurpazione della firma: la firma dell'ufficio è valida salvo prova contraria della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante.
- L'adesione al Processo Verbale di Constatazione (accordo/adesione) rende intangibile l'ammontare del maggior reddito accertato: il contribuente non può più impugnare nel merito quell'elemento ormai definito, e le questioni connesse al reddito dei soci possono restare estranee al giudizio societario se i soci non sono parte.
- Ai fini della presunzione di distribuzione degli utili in caso di ristretta base partecipativa, la composizione sociale da considerare è quella esistente al 31/12 del periodo d'imposta: non è ammissibile, di regola, una parcellizzazione del calcolo delle quote in base ai giorni di partecipazione durante l'anno.
- Sulle sanzioni si deve applicare la disciplina più favorevole (ius superveniens) se intervenuta e applicabile al giudizio ancora pendente: il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla quantificazione e sulla corretta tipologia di sanzione, e l'omessa pronuncia su tali aspetti è motivo di cassazione.
- Le sanzioni "collegate" al tributo (ad esempio sanzione per omesso pagamento delle ritenute) sono, per la giurisprudenza, da considerare connesse all'atto impositivo principale e la loro irrogazione mediante atti separati può essere censurabile; il corretto inquadramento formale delle sanzioni (unico atto vs atto separato) è rilevante e va valutato dal giudice di merito.
- Se il giudice d'appello richiama per relationem altri provvedimenti non definitivi è comunque ammesso, purché la decisione contenga una motivazione propria e chiara sui punti decisivi; l'assenza di autonoma motivazione su temi essenziali può essere censurata.
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