Cassazione Civile, Sentenza n. 3610/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Avviso di accertamento notificato a Massimo Rampa quale amministratore di fatto della Immobiliare OK srl per omissione dichiarazione dei redditi (anno 2007 e successivi) e presunta evasione con cessione di immobili. L'Ufficio aveva ritenuto fittizi il trasferimento di sede, la cessione di quote e la nomina di nuovi amministratori (acquirenti stranieri) per sottrarsi agli obblighi tributari. Il ricorrente impugnava per: (i) mancata legittimazione passiva e irregolarità della notifica (art.145 c.p.c.), (ii) violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (art.12, comma 7, l. n. 212/2000) e (iii) carente motivazione dell'atto impositivo (art.7 e 12 l. n. 212/2000).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato il convincimento dei giudici di merito che gli atti di variazione della compagine sociale (nomina nuovo amministratore, cessione quote, trasferimento sede) siano simulati e finalizzati ad eludere obblighi tributari; tali mutamenti sono dunque inopponibili al fisco. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica e al mancato contraddittorio, perché l'amministratore che si è spogliato fittiziamente della carica non può invocare protezione formale contro atti che perseguono tale frode e, comunque, l'amministratore di fatto si presume informato delle vicende societarie. Quanto alla presunta carenza di motivazione, la Corte ha ritenuto legittima anche la motivazione 'per relationem' quando l'Ufficio condivide le conclusioni di verbali di polizia tributaria già noti al contribuente. Spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 145 cod. proc. civ.
La notifica alle persone giuridiche deve essere consegnata alla persona che rappresenta l'ente; pertanto l'amministratore di fatto in linea generale non è destinatario legittimo. Tuttavia, se la rappresentanza è simulata per frode tributaria, gli atti di spoliazione fittizia non sono opponibili al fisco.
art. 60 d.P.R. 29/9/1973 n. 600
Norma che disciplina modalità di notifica in materia tributaria alle persone giuridiche, richiamata per confermare che la notifica va fatta alle persone che rappresentano l'ente secondo legge.
art. 62 d.P.R. 29/9/1973 n. 600
Prevede che, ove la rappresentanza non sia determinabile secondo la legge civile, ai fini tributari la rappresentanza è attribuita a chi ha l'amministrazione anche di fatto; la Corte richiama tuttavia che la simulazione di spoliazione della carica rende inopponibili tali atti al fisco.
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale è applicabile in modo rigoroso ai tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo se espressamente previsto. Nel caso di specie la mancata attivazione non ha determinato l'invalidità dell'atto.
art. 7 legge n. 212/2000
Principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi tributarî; la Corte ammette la motivazione per relationem quando l'Ufficio condivide e richiama verbali già noti al contribuente.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma procedurale utilizzata per inquadrare le censure di legittimità (violazione di norme di diritto, omessa o insufficiente motivazione) dedotte nel ricorso.
Massime di principio
- I mutamenti della compagine sociale (cessione quote, nomina amministratori, trasferimento sede) simulati per eludere il fisco sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria; l'Ufficio può provare la simulazione anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
- La regolarità formale della notifica ai sensi dell'art.145 c.p.c. e delle norme tributarie non tutela l'eventuale autore di una spoliazione fittizia della carica se questa è stata posta in essere per frode tributaria: chi ha realizzato la frode può essere validamente raggiunto dall'atto imputato alla società.
- L'amministratore di fatto che è effettivamente a conoscenza e controllo delle vicende societarie non può lamentare la lesione del diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente la notifica rivolta alla società.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (art.12 l.212/2000) trova applicazione rigorosa soprattutto nei tributi armonizzati; per altri tributi l'omissione non determina automaticamente invalidità dell'atto salvo che l'obbligo sia specificamente previsto.
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile in sede di atto impositivo quando l'Ufficio condivide e richiama verbali già noti al contribuente e non pregiudica il corretto esercizio del contraddittorio.
- Per il contribuente che si trovi in situazione analoga: occorre concentrare la difesa sulla prova concreta della genuinità dei trasferimenti e delle cessioni (documentazione, evidenze fattuali che smentiscano la simulazione) e non limitarsi a censure formali sulla notifica quando esistono elementi probatori di fittizietà.
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