Cassazione Penale, Sentenza n. 13235/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pordenone per il reato di uso di atto falso, contestato per l'esibizione di una patente di guida nigeriana ritenuta falsa. Il punto controverso era se la falsificazione di una patente rilasciata da Stato non appartenente all'UE integri il reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. anche quando, per effetto dell'art. 135 c.d.s., la patente estera da sola non abilita alla guida in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la decisione delle Sezioni Unite del 24/11/2022 (El Daoudy) che ha escluso la tesi opposta adottata dal Tribunale. Le Sezioni Unite hanno affermato che la patente estera costituisce comunque un certificato dotato di contenuto giuridico e probatorio idoneo a ingannare la fede pubblica; pertanto la falsificazione o l'uso di una patente estera falsa può integrare il reato di falso previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. indipendentemente dalla sua idoneità, ai sensi dell'art. 135 c.d.s., ad abilitare alla guida in Italia. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo esame conformemente al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
la patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea abilita alla guida solo se il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno, sia in possesso di un permesso internazionale ovvero di una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente e sempre che quest'ultima e il permesso internazionale siano in corso di validità
La norma limita l'efficacia abilitativa della patente estera in Italia, ma non priva la patente stessa di rilevanza come atto certificativo o probatorio ai fini del reato di falso
Il riferimento norma riguarda il falso in certificati e autorizzazioni amministrative; la Corte interpreta che la patente estera rientra tra gli atti aventi rilevanza certificativa anche se non abilitante da sola alla guida
Norma recante fattispecie di falsificazione materiale o ideologica di atti pubblici, includendo per interpretazione le patenti estere come documenti suscettibili di protezione penale
Riferimento operativo nel testo alla nozione di 'falso innocuo'; la Corte chiarisce che la patente estera falsificata non rientra di regola nell'ipotesi di innocuità quando è idonea a ingannare la fede pubblica
art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamato in relazione al principio di legalità e all'irretroattività delle decisioni sfavorevoli: la Corte osserva che l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite non costituiva un ribaltamento imprevedibile del quadro giurisprudenziale e quindi non è ostativo all'applicazione della nuova interpretazione
Massime di principio
- La patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE, pur non abilitando automaticamente alla guida in Italia ai sensi dell'art. 135 c.d.s., costituisce comunque un certificato con contenuto giuridico e probatorio tale da poter integrare il reato di falso se contraffatta o utilizzata in modo fraudolento
- La valutazione dell'eventuale 'falso innocuo' deve riguardare l'idoneità intrinseca del documento a ingannare la fede pubblica e l'affidamento dei terzi, non l'effettivo utilizzo finale del documento
- In presenza di pronunce di legittimità conformi e prevalenti, la successiva decisione delle Sezioni Unite che sancisce un principio sfavorevole non è automaticamente ritenuta retroattiva in senso lesivo dei diritti dell'imputato quando l'orientamento era prevedibile
- Se il giudice di merito si è limitato a considerare la patente estera come priva di rilevanza penale per la sua non idoneità abilitativa, un annullamento con rinvio è probabile affinché il tribunale riesamini la fattispecie alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite
- In casi simili occorre verificare sia l'idoneità intrinseca del documento a dichiarare o certificare fatti rilevanti sia l'elemento soggettivo dell'agente; la presenza di un documento falso idoneo a ingannare giustifica l'imputazione per falso secondo gli artt. 477 e 482 c.p.
- La difesa può invocare il favor rei, ma tale dogma potrà trovare accoglimento solo se il mutamento giurisprudenziale fosse stato realmente imprevedibile e costituente un overruling netto rispetto a un precedente quadro consolidato
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