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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03236/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica è intervenuta sulla decisione di merito, che resta una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestando: 1) la valutazione della penale responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione della condotta tenuta durante la fuga in auto; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, mentre il secondo era aspecifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato il diniego sulle modalità allarmanti della condotta e sui precedenti irrevocabili dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La norma è richiamata come titolo del reato oggetto del giudizio; la Corte non interviene nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che le censure sulla responsabilità erano una riproposizione di questioni di fatto già decise in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La norma è richiamata implicitamente quale base del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto correttamente motivato in relazione alla gravità delle condotte e ai precedenti irrevocabili.

  • art. 591 c.p.p.

    È il parametro implicito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti o aspecifici in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure di merito già valutate e motivate dal giudice di appello, specie quando richiedono una nuova ricostruzione del fatto.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica vizi effettivi della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi elementi negativi concreti, quali la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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