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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10535/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestano per lo più il trattamento sanzionatorio e la motivazione della Corte di Appello: in particolare la mancata o insufficiente concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p. (risarcimento del danno), la valutazione della recidiva, la qualificazione del fatto (estorsione consumata vs tentata) e la configurabilità dell'aggravante "delle più persone riunite". Alcuni deducono vizio di motivazione nella comparazione fra aggravanti e attenuanti, nella determinazione delle pene in continuazione e nell'omessa o insufficiente motivazione sul punto, nonché la scorretta valutazione del ruolo personale e della condotta processuale dei singoli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Carlo De Simone, Bartolomeo Vitiello, Bruno Improta e Giacomo D'Aniello, confermando in sostanza le statuizioni di merito in ordine alla responsabilità penale e al complessivo trattamento sanzionatorio. Per Francesco Parola il ricorso è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per carenza motivazionale della Corte d'appello in ordine alla misura della riduzione per le attenuanti generiche e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Inoltre, per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (De Simone, Vitiello, Improta, D'Aniello) è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., un versamento alla Cassa delle Ammende, equitativamente fissato in complessivi tremila euro.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma sul delitto di estorsione; la Corte ha valutato se la condotta fosse consumata o tentata in relazione agli specifici fatti (pasti non pagati, richieste di denaro) e ha ritenuto in alcuni casi la consumazione laddove vi fosse un ingiusto profitto concreto per gli imputati.

  • art. 629 c.p.

    Aggravante prevista per l'estorsione aggravata; utilizzata nella determinazione della pena base e nel bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante del metodo mafioso; la Corte di merito l'ha ritenuta applicabile in relazione ad elementi che aggravavano la responsabilità degli imputati.

  • art. 62 n.6 c.p.

    L'attenuante per il risarcimento del danno richiede che la riparazione sia volontaria, integrale ed effettiva e offerta in modo da consentire alla parte offesa di conseguirne concretamente la disponibilità; la Corte ha ritenuto che offerte parziali, tardive o condizionate non soddisfano i requisiti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutate come fatto di merito dal giudice; il diniego può essere fondato anche su un unico elemento negativo preponderante (es. precedenti penali) purché la motivazione sia congrua.

  • art. 69 c.p.

    Regole di comparazione fra circostanze: il giudice può ritenere l'equivalenza delle circostanze (anziché la prevalenza) quando ritiene quella soluzione più idonea all'adeguatezza della pena; tale scelta è esercizio discrezionale del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Principi per la determinazione della pena (funzione retributiva e preventiva), richiamati a supporto della discrezionalità del giudice nel fissare la pena concreta.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte osserva che una motivazione dettagliata sulla quantità di pena è richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dell'edittale.

  • art. 81 c.p.

    Regole sul cumulo e continuazione: la Corte ha valutato gli aumenti per i reati in continuazione e la proporzione fra le pene, ritenendo rispettati i limiti e non sussistendo cumulo surrettizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo che consente la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicato ai ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è un giudizio di fatto del giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo se emerge un vizio evidente di logica o arbitrarietà; il diniego può fondarsi anche su un solo elemento negativo preponderante purché motivato.
  • L'attenuante per il risarcimento (art. 62 n.6 c.p.) richiede riparazione volontaria, integrale ed effettiva, offerta in forma tale da consentire alla parte offesa di ottenere concretamente la somma; offerte parziali, tardive o condizionate possono non essere ritenute sufficienti.
  • La determinazione della pena concreta (artt. 132-133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non ammette una nuova valutazione del merito a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
  • La comparazione fra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) può legittimamente condurre alla soluzione di equivalenza; tale scelta è difendibile se sorretta da motivazione non irragionevole.
  • Il diverso trattamento sanzionatorio fra coimputati non costituisce di per sé vizio se il giudice dà ragioni non irragionevoli della diversità di trattamento.
  • In ipotesi di reati in continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve motivare la proporzione degli aumenti; tuttavia, se gli aumenti sono contenuti e ben al di sotto dei limiti legali, censure generiche dei difensori risultano spesso infondate.
  • Se la Corte di merito omette una motivazione essenziale sulla misura delle attenuanti, la Cassazione può annullare solo il profilo sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio sul punto.

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