Cassazione Penale, Sentenza n. 10535/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestano per lo più il trattamento sanzionatorio e la motivazione della Corte di Appello: in particolare la mancata o insufficiente concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p. (risarcimento del danno), la valutazione della recidiva, la qualificazione del fatto (estorsione consumata vs tentata) e la configurabilità dell'aggravante "delle più persone riunite". Alcuni deducono vizio di motivazione nella comparazione fra aggravanti e attenuanti, nella determinazione delle pene in continuazione e nell'omessa o insufficiente motivazione sul punto, nonché la scorretta valutazione del ruolo personale e della condotta processuale dei singoli imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Carlo De Simone, Bartolomeo Vitiello, Bruno Improta e Giacomo D'Aniello, confermando in sostanza le statuizioni di merito in ordine alla responsabilità penale e al complessivo trattamento sanzionatorio. Per Francesco Parola il ricorso è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per carenza motivazionale della Corte d'appello in ordine alla misura della riduzione per le attenuanti generiche e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Inoltre, per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (De Simone, Vitiello, Improta, D'Aniello) è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., un versamento alla Cassa delle Ammende, equitativamente fissato in complessivi tremila euro.
Norme richiamate
Norma sul delitto di estorsione; la Corte ha valutato se la condotta fosse consumata o tentata in relazione agli specifici fatti (pasti non pagati, richieste di denaro) e ha ritenuto in alcuni casi la consumazione laddove vi fosse un ingiusto profitto concreto per gli imputati.
Aggravante prevista per l'estorsione aggravata; utilizzata nella determinazione della pena base e nel bilanciamento con le attenuanti.
Aggravante del metodo mafioso; la Corte di merito l'ha ritenuta applicabile in relazione ad elementi che aggravavano la responsabilità degli imputati.
L'attenuante per il risarcimento del danno richiede che la riparazione sia volontaria, integrale ed effettiva e offerta in modo da consentire alla parte offesa di conseguirne concretamente la disponibilità; la Corte ha ritenuto che offerte parziali, tardive o condizionate non soddisfano i requisiti.
Le circostanze attenuanti generiche sono valutate come fatto di merito dal giudice; il diniego può essere fondato anche su un unico elemento negativo preponderante (es. precedenti penali) purché la motivazione sia congrua.
Regole di comparazione fra circostanze: il giudice può ritenere l'equivalenza delle circostanze (anziché la prevalenza) quando ritiene quella soluzione più idonea all'adeguatezza della pena; tale scelta è esercizio discrezionale del giudice di merito.
Principi per la determinazione della pena (funzione retributiva e preventiva), richiamati a supporto della discrezionalità del giudice nel fissare la pena concreta.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte osserva che una motivazione dettagliata sulla quantità di pena è richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dell'edittale.
Regole sul cumulo e continuazione: la Corte ha valutato gli aumenti per i reati in continuazione e la proporzione fra le pene, ritenendo rispettati i limiti e non sussistendo cumulo surrettizio.
Dispositivo che consente la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicato ai ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è un giudizio di fatto del giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo se emerge un vizio evidente di logica o arbitrarietà; il diniego può fondarsi anche su un solo elemento negativo preponderante purché motivato.
- L'attenuante per il risarcimento (art. 62 n.6 c.p.) richiede riparazione volontaria, integrale ed effettiva, offerta in forma tale da consentire alla parte offesa di ottenere concretamente la somma; offerte parziali, tardive o condizionate possono non essere ritenute sufficienti.
- La determinazione della pena concreta (artt. 132-133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non ammette una nuova valutazione del merito a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
- La comparazione fra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) può legittimamente condurre alla soluzione di equivalenza; tale scelta è difendibile se sorretta da motivazione non irragionevole.
- Il diverso trattamento sanzionatorio fra coimputati non costituisce di per sé vizio se il giudice dà ragioni non irragionevoli della diversità di trattamento.
- In ipotesi di reati in continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve motivare la proporzione degli aumenti; tuttavia, se gli aumenti sono contenuti e ben al di sotto dei limiti legali, censure generiche dei difensori risultano spesso infondate.
- Se la Corte di merito omette una motivazione essenziale sulla misura delle attenuanti, la Cassazione può annullare solo il profilo sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
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