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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23012/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma di condanna per furto deducendo inosservanza o erronea applicazione di norme relative alla procedibilità per querela. La difesa ha sostenuto che il Bigi (direttore del punto vendita e persona offesa) nella udienza del 19/03/2024 aveva dichiarato di non avere più interesse alla punizione e, in quanto persona offesa, era legittimato a rimettere la querela. La questione principale era quindi se fosse intervenuta una remissione válida della querela e se la persona citata a comparire fosse ancora titolare del potere di rimettere la querela.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui il direttore che aveva presentato querela (Bigi) per effetto del suo pensionamento non era più titolare della carica e, secondo le disposizioni statutarie richiamate, non disponeva del potere di rimettere la querela. Inoltre la Corte ha ricordato i principi consolidati: il possesso va inteso in senso ampio e il detentore qualificato è persona offesa e può proporre querela; la remissione è atto unilaterale che si perfeziona con la manifestazione e non richiede accettazione, salva la facoltà del querelato di rifiutarla e rendere la remissione inefficace. I giudici hanno altresì ritenuto che, in ogni caso, la dichiarazione resa in udienza non fosse una manifestazione inequivoca di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 155 cod. pen.

    Rubrica "Accettazione della remissione"; il comma primo richiede che il querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamente

    La remissione è atto unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato; tuttavia il querelato può rifiutare la remissione, rendendola inefficace e impedendo la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1140 cod. civ.

    Riferito per contrasto: in sede penale il concetto di possesso non va inteso nei soli termini civilistici di cui all'art. 1140 c.c., ma in senso più ampio comprendente la detenzione a qualsiasi titolo.

  • Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    Giurisprudenza che riconosce, in tema di furto, la nozione ampia di possesso e la legittimazione del detentore qualificato quale persona offesa legittimata a proporre querela.

  • Sez. 2, n. 24495 del 19/04/2023 (Di Donato) e Sez. 2, n. 39069 del 15/06/2018 (Meocci)

    Giurisprudenza che attribuisce la titolarità della querela anche a soggetti responsabili di beni (es. responsabile di filiale) per ragioni di responsabilità gestionale e titolarità di fatto dell'interesse protetto.

  • Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016 (Filannino) e Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016 (Miari)

    Decisioni che riconoscono la legittimazione a querelare a soggetti come addetti alla vendita o gestori di esercizi commerciali, anche se privi di formale potere di rappresentanza, per la detenzione qualificata del bene.

Massime di principio

  • Il detentore qualificato del bene (anche se privo di formale titolarità o di poteri di rappresentanza) può essere considerato persona offesa e ha legittimazione a proporre querela per il reato di furto.
  • La remissione della querela è un atto unilaterale perfezionato con la manifestazione di volontà del querelante e non richiede accettazione; tuttavia il querelato può rifiutare la remissione e così impedirne l'effetto di improcedibilità.
  • La capacità di rimettere la querela può dipendere da titoli o poteri connessi a una carica o ruolo: la perdita di tale ruolo (es. per pensionamento) può privare della facoltà di rimettere la querela se la competenza è vincolata allo status.
  • Una dichiarazione di rinuncia resa in udienza non è automaticamente efficace: deve emergere come manifestazione volontaria, chiara e inequivoca della volontà di rinunciare alla pretesa punitiva.
  • In dubio sulla titolarità o sull'efficacia della remissione, il giudice valuterà la circostanza fattuale e le disposizioni statutarie o regolamentari che disciplinano i poteri del soggetto che ha presentato la querela.

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