Cassazione Penale, Ordinanza n. 21996/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla mancanza di specificità dei motivi, perché meramente reiterativi delle censure di appello e non idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 settembre 2024. Il ricorrente deduceva due censure: la prima mirata alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p.; la seconda relativa alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 2 dell'art. 648 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, sicché sono stati ritenuti non specifici e solo apparenti.
Norme richiamate
Richiamato come reato nel quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
Richiamato per l'attenuante speciale invocata dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della richiesta, ritenendo la doglianza inammissibile perché già proposta in appello senza una critica argomentata alla decisione impugnata.
Norma implicitamente richiamata nel risultato processuale, poiché la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, se già disattese dal giudice di merito, integra motivo solo apparente e non specifico.
- La doglianza che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata non è deducibile in sede di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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