Cassazione Penale, Ordinanza n. 34586/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con gli argomenti sviluppati dalla sentenza di appello, limitandosi a dedurre in modo generico carenze, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la motivazione di merito sarebbe stata mancante, illogica o contraddittoria perché non avrebbe adeguatamente trattato i temi oggetto di causa, lasciando irrisolti i passaggi argomentativi necessari a collegare il thema decidendum alle risultanze probatorie, e perché le conclusioni sarebbero state incompatibili con le premesse e non conciliabili con le prove acquisite. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse in modo critico con la ratio della decisione impugnata, ma si limitasse a una lamentela generica sulla motivazione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza in presenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista per la fascia più grave contestata nel caso concreto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una censura generica di carenza, illogicità o contraddittorietà.
- La deduzione di vizio motivazionale richiede un’argomentazione critica puntuale rispetto ai passaggi decisivi della decisione di merito; non è sufficiente prospettare in astratto che la motivazione sia incompleta o incongrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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