Cassazione Penale, Ordinanza n. 25705/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestando che la condotta fosse stata una mera resistenza passiva. Sosteneva inoltre che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il fatto concreto consisteva in una fuga posta in essere per sottrarsi all'arresto o al fermo da parte dei militari, fuga durante la quale l'imputato aveva creato un serio pericolo per l'incolumità di passanti e utenti della strada. I motivi erano formulati come censura alla qualificazione giuridica del fatto e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente disattese dalla Corte di appello. In particolare, ha dato rilievo al fatto che la condotta di fuga aveva concretamente messo in pericolo l'incolumità di terzi e che la pena era stata già bilanciata in modo congruo rispetto alla gravità del fatto, con ulteriore attenuazione per la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di fuga finalizzata a impedire il fermo da parte dei militari non è qualificata come mera resistenza passiva quando, per le modalità concrete, espone a serio pericolo l'incolumità di passanti e utenti della strada.
La concessione delle attenuanti generiche può essere valorizzata come indice di adeguata attenuazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la fuga posta in essere per sottrarsi al controllo o al fermo, quando la condotta, per le sue concrete modalità, superi la mera passività e metta in serio pericolo l'incolumità di terzi.
- La qualificazione della resistenza non dipende solo dall'opposizione al compimento dell'atto d'ufficio, ma anche dall'intensità e pericolosità della condotta complessivamente tenuta dall'agente.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già specificamente confutate dal giudice di merito è suscettibile di essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- Il trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione quando risulti motivato in modo non illogico e sia già stato attenuato attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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