Sentenza n. 1995/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva annullato la determinazione comunale di autotutela con cui era stata caducata un’ordinanza di demolizione relativa a una rampa-passerella realizzata su area condominiale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari condominiali)
Prevale il privato
La controversia
Il controinteressato ha impugnato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso dei proprietari delle altre unità immobiliari e annullato la determinazione comunale con cui era stato disposto d’ufficio l’annullamento dell’ordinanza di demolizione della rampa. Il primo motivo d’appello sosteneva che la rampa rientrasse nell’edilizia libera prevista dall’art. 15, comma 2, lettera c), della legge regionale sarda n. 23 del 1985, sicché la presentazione della comunicazione e il pagamento della sanzione avrebbero perfezionato la regolarizzazione, senza formazione del silenzio-rigetto. Il secondo motivo deduceva la disponibilità esclusiva dell’area e, comunque, la legittimazione del condomino a realizzare l’opera di eliminazione delle barriere architettoniche senza il consenso degli altri condomini, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 13 del 1989 e dell’art. 1102 c.c. La rampa-passerella, tuttavia, era lunga circa 28,5 metri, larga 1,67 metri, dotata di basamento e parapetto e si estendeva lungo tutto il lato dell’edificio. L’area risultava condominiale, mentre all’appellante spettava soltanto un diritto personale di godimento.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha distinto gli interventi eseguibili previa comunicazione di inizio lavori dagli interventi soggetti ad accertamento di conformità. La fattispecie regionale relativa alle opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche non è applicabile quando l’opera, per dimensioni e caratteristiche, eccede la mera realizzazione di una rampa funzionale all’accessibilità. La rampa-passerella, estesa per tutto il lato dell’edificio e caratterizzata da un basamento e da un parapetto, è stata ritenuta sproporzionata rispetto all’esigenza dichiarata e non qualificabile come semplice rampa. Ne consegue che la comunicazione accompagnata dal pagamento della sanzione non ha sanato l’intervento e che, essendo applicabile la disciplina dell’accertamento di conformità, il mancato pronunciamento comunale entro sessanta giorni ha determinato il silenzio-rigetto. Pertanto, l’annullamento d’ufficio dell’ordine di demolizione non poteva essere giustificato dalla necessità di rimuovere un titolo edilizio in sanatoria, poiché tale titolo non si era formato. Quanto al secondo motivo, l’opera insisteva su area di proprietà condominiale e per la sua realizzazione, nonché per la richiesta di sanatoria, era necessario il consenso del condominio. L’art. 2 della legge n. 13 del 1989 non era applicabile perché non risultava una richiesta scritta al condominio seguita da rifiuto o inerzia per almeno tre mesi; l’appellante non risultava inoltre persona con disabilità, tutore o esercente la responsabilità genitoriale su una persona disabile; infine, l’opera eccedeva gli interventi specificamente consentiti dalla norma. Neppure l’art. 1102 c.c. consentiva l’intervento, poiché il basamento e il parapetto sottraevano stabilmente una porzione dell’area comune all’uso degli altri condomini, asservendola all’unità immobiliare dell’appellante e pregiudicando il requisito del pari uso. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15, commi 2, lettera c), e 7, l.r. Sardegna n. 23/1985
«volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio»
La disciplina dell’edilizia libera previa comunicazione e della relativa sanzione non si applica a un’opera che, per dimensioni e caratteristiche, ecceda la realizzazione di una semplice rampa funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche.
art. 16, comma 3, l.r. Sardegna n. 23/1985
«la richiesta di sanatoria è respinta qualora il Sindaco non si pronunci entro sessanta giorni»
Per le opere soggette ad accertamento di conformità, il mancato pronunciamento comunale entro sessanta giorni determina il silenzio-rigetto; non si forma quindi un titolo edilizio in sanatoria.
art. 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13
«rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto»
La facoltà del singolo di installare determinate strutture per l’eliminazione delle barriere architettoniche presuppone la richiesta scritta al condominio, il rifiuto o l’inerzia dell’assemblea per almeno tre mesi, la legittimazione soggettiva prevista dalla norma e il rispetto dei limiti oggettivi relativi alle opere consentite.
«ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso»
L’uso individuale della cosa comune e le modificazioni necessarie al miglior godimento della proprietà esclusiva non sono consentiti quando l’intervento sottragga stabilmente una porzione del bene comune all’uso degli altri condomini, asservendola all’unità del singolo.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per l’oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La disciplina dell’edilizia libera relativa alle opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche non è applicabile quando il manufatto, per dimensioni, struttura ed estensione, eccede la funzione di una semplice rampa e risulta sproporzionato rispetto all’esigenza di accessibilità dichiarata.
- Quando un intervento edilizio non rientra nell’edilizia libera previa comunicazione, ma richiede l’accertamento di conformità, il mancato provvedimento espresso entro il termine previsto dalla normativa regionale determina il silenzio-rigetto e non la formazione di un titolo edilizio tacito favorevole.
- L’annullamento d’ufficio di un’ordinanza di demolizione non può fondarsi sulla pretesa necessità di rimuovere un titolo edilizio in sanatoria quando, per effetto del silenzio-rigetto, tale titolo non si è formato.
- La facoltà del singolo condomino di realizzare opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche in caso di inerzia o rifiuto del condominio presuppone il rispetto delle condizioni procedurali, soggettive e oggettive stabilite dalla legge e non consente la realizzazione di opere sproporzionate o diverse da quelle tipizzate.
- L’uso individuale della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. non è legittimo quando l’opera realizzata sottragga stabilmente una porzione del bene comune all’uso degli altri partecipanti, asservendola all’unità immobiliare del singolo condomino.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →