Cassazione Penale, Sentenza n. 21627/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma ritenendo che la Corte di appello avesse omesso di decidere sulla richiesta, formulata con motivo nuovo di appello e depositata telematicamente e tempestivamente, di riconoscimento del vincolo della continuazione (conseguente applicazione del cumulo giuridico) tra il reato per il quale si è proceduto e un altro reato per il quale era intervenuta sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Nola del 29/02/2024. La questione riguardava quindi l'applicabilità della continuazione tra reati separatamente giudicati e la mancata motivazione della Corte di appello su tale punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la richiesta di continuazione proposta con motivo nuovo di appello anche quando la condanna relativa a un altro reato è divenuta irrevocabile dopo il termine per proporre appello, in quanto la questione attiene a un istituto applicabile in sede di esecuzione (ex art. 671 c.p.p.). Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non contiene né la menzione del motivo nuovo né alcuna motivazione in merito e che la ricorrente ha provato il tempestivo e regolare deposito telematico del motivo. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla mancata valutazione del motivo sulla continuazione e la decisione è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul solo punto.
Norme richiamate
Gli articoli sono indicati per individuare il reato ascritto all'imputata; non si approfondisce nel testo il contenuto sostanziale delle norme, che qui servono a delimitare l'oggetto del processo penale
L'art. 671 c.p.p. è interpretato come espressione del principio per cui l'istituto della continuazione può essere richiesto e valutato anche in sede di esecuzione: ciò giustifica l'ammissibilità di una richiesta introdotta con motivo nuovo d'appello quando la condanna relativa è divenuta irrevocabile dopo il termine di impugnazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019 (dep. 2020)
Precedenti interpretazioni che affermano l'ammissibilità di motivi nuovi in appello per la continuazione quando la precedente condanna è divenuta irrevocabile dopo il termine di impugnazione e che stabiliscono l'obbligo del giudice d'appello di decidere sulla richiesta; la mancata pronuncia legittima l'interesse dell'imputato al ricorso per omessa pronuncia
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione può essere proposta anche come motivo nuovo di appello quando la sentenza di condanna relativa a un altro reato è divenuta irrevocabile dopo il termine per proporre appello; ciò perché la continuazione è valutabile anche in sede di esecuzione (ex art. 671 c.p.p.)
- Se il giudice d'appello omette di decidere espressamente su un motivo di impugnazione che deduce la continuazione, l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione per omessa pronuncia
- L'omissione di motivazione o di menzione di un motivo nuovo può determinare l'annullamento limitato della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto specifico
- È essenziale depositare e conservare la prova del tempestivo e regolare deposito telematico dei motivi nuovi in appello, poiché la prova documentale del deposito è decisiva per far valere la mancata valutazione in sede di appello
- In casi analoghi, la strategia difensiva utile è: formulare specifici motivi sull'eventuale continuazione, depositarli tempestivamente e verificare che la Corte d'appello si pronunci; in caso di omissione, valutare il ricorso per cassazione per omessa pronuncia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21622/2026 del 11/06/2026
- Sentenza penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21667/2026 del 11/06/2026
- Sentenza penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21668/2026 del 11/06/2026
- Sentenza penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2026 del 11/06/2026
- Sentenza penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21673/2026 del 11/06/2026
- Sentenza penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21496/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →