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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28543/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per tentata rapina impropria aggravata e ricettazione. Principali censure: 1) errata qualificazione del fatto (sostenendo che i fatti del capo A) siano tentato furto e non tentata rapina impropria), mancata esclusione del concorso morale e materiale e mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p.; 2) omissione o illogicità nella determinazione della pena (mancata applicazione della diminuzione per il tentativo nella misura massima; mancata attestazione della pena base entro il minimo edittale); 3) per Dajgore, censura della ricorrenza della recidiva (richiesta di valutazione concreta della pericolosità e riprovevolezza), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.6 c.p., insufficiente motivazione sul bilanciamento attenuanti/aggravanti, mancato contenimento degli aumenti per continuazione e criticità nel trattamento sanzionatorio complessivo. In sintesi i ricorrenti chiedono revisione della qualificazione giuridica del fatto, ricalcolo della pena e riconoscimento di attenuanti/esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi: prevalente natura di doglianze di fatto e mera richiesta di rivalutazione probatoria, mancanza di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, riproduzione di censure già prospettate in appello senza individuazione puntuale del vizio decisivo. Alcune questioni (es. attestazione della pena base entro il minimo edittale) sono state sollevate in cassazione senza essere adeguatamente dedotte in appello e pertanto inammissibili. Per Dajgore tutti i motivi sono ritenuti generici e non confrontano le argomentazioni del giudice d'appello. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati a rifondere le spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno è condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    Norma invocata per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero prevalentemente doglianze di fatto e non specifici ai sensi di tale disposizione, quindi inammissibili

  • art. 116, comma secondo, cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti; la Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione ritenendo la partecipazione consapevole alla condotta comune e la Cassazione non ha riaperto la valutazione essendo la censura di fatto e generica

  • art. 110, cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; i ricorrenti contestavano l'addebito del concorso ma la Corte territoriale aveva motivato la partecipazione e la Cassazione ha ritenuto la censura non specifica

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiesto il contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; menzionato come norma procedurale applicata alla trattazione

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come principio che il ricorso in cassazione deve confrontarsi con le argomentazioni del giudice del merito; l'assenza di tale confronto porta a inammissibilità

  • art. 606, comma 3 (parte finale), cod. proc. pen.

    Usato per affermare l'inammissibilità delle questioni devolute in cassazione che non erano oggetto dei motivi di appello, in particolare per censure sviluppate per la prima volta in cassazione

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti alle spese del procedimento e per disporre il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riconsiderare i fatti e le prove: i ricorsi che chiedono una rivalutazione probatoria senza dedurre vizi di diritto specifici sono inammissibili.
  • Un motivo di cassazione deve essere specifico: occorre confrontare puntualmente le argomentazioni del giudice impugnato e spiegare perché il percorso logico-giuridico sarebbe viziato; la mera reiterazione del motivo di appello o argomentazioni generiche determinano l'inammissibilità.
  • Questioni non dedotte o sviluppate specificamente in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione e saranno dichiarate inammissibili (salvo rare eccezioni espressamente previste dalla legge).
  • Le contestazioni sulla dosimetria della pena (calcolo della pena base, applicazione delle diminuzioni per il tentativo, aumenti per continuazione) devono essere articolate con riferimento alle ragioni giuridiche e alla motivazione del giudice del merito; altrimenti risultano generiche e inammissibili.
  • La contestazione della recidiva richiede un'esposizione concreta e motivata: non basta affermare genericamente che la recidiva non dimostra maggiore pericolosità, bisogna indicare elementi di fatto e diritto che rendano il riconoscimento illegittimo.
  • Rischio sanzionatorio: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e al pagamento di ammende; è quindi essenziale curare la specificità e la strategia di impugnazione già in sede di appello.

Testo integrale

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