Cassazione Civile, Sentenza n. 8089/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Comune)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di pagamento con cui il Comune aveva richiesto alla società la TARI per l’anno 2014 in relazione a due magazzini di sua proprietà. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, disponendo la riliquidazione del tributo per la sola raccolta dei rifiuti urbani e l’esclusione proporzionale delle superfici produttive di rifiuti speciali in uso promiscuo; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 2 ottobre 2017, aveva accolto l’appello della contribuente, riconoscendo l’esenzione anche per la raccolta dei rifiuti urbani. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha contestato l’impugnabilità dell’avviso di pagamento, deducendo che si trattava di un atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina TARI, sostenendo che il presupposto impositivo sussiste in ragione della potenziale utilizzabilità dell’immobile, indipendentemente dall’effettiva fruizione del servizio comunale. Con il terzo ha censurato l’esclusione della tassazione per i rifiuti terziari e l’affermazione che il loro smaltimento a carico della società esonerasse dal pagamento della TARI per i rifiuti urbani. Con il quarto ha contestato l’attribuzione all’ente impositore dell’onere di provare l’uso promiscuo dei magazzini, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare i presupposti dell’esenzione o della riduzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 va interpretato estensivamente e l’invito al pagamento della TARI è autonomamente impugnabile quando esplicita una pretesa tributaria concreta e individuata, facendo sorgere l’interesse del contribuente a contestarla. Ha accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha chiarito che gli imballaggi terziari, non assimilabili ai rifiuti urbani e non soggetti alla privativa comunale, sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti speciali, ma non comportano di per sé l’esenzione integrale dei magazzini dalla TARI: l’esclusione dalla superficie tassabile riguarda soltanto la parte in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali. La superficie dei magazzini resta soggetta alla parte fissa della tassa se è potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, a prescindere dalla loro produzione concreta e dalla fruizione del servizio pubblico; può invece essere esclusa la parte variabile se il contribuente prova che su quella superficie non si producono rifiuti conferibili al servizio o si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o assimilabili. Spetta al contribuente provare i presupposti dell’esenzione o della riduzione. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per le verifiche documentali e la decisione anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Per cui, alla luce di tali precedenti in materia di tasse sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, non vi è dubbio che anche l’invito al pagamento della T.A.R.I. sia autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, contenendo una chiara ed inequivoca formulazione della pretesa tributaria per l’anno di riferimento e generando l’interesse del contribuente a contestarne l’an e/o il quantum.
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata estensivamente: è autonomamente impugnabile anche l’invito al pagamento della TARI che renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e individuata.
art. 1, commi 641 e 649, L. 147/2013
Dunque, il giudice di appello è incorso in violazione di legge nell’affermare che la contribuente andava esente dalla applicazione della T.A.R.I. a norma della L. 27 dicembre 2013, n. 14, art. 1, comma 649, in quanto la contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti terziari, dovendo affermarsi, invece, che non è ammissibile l’esclusione della superficie dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l’esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
La TARI è dovuta per la parte fissa in relazione alla superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, anche se questi non siano prodotti in concreto e il servizio pubblico non sia utilizzato. La parte variabile può essere esclusa soltanto se il contribuente dimostra che sulla superficie non si producono rifiuti conferibili al servizio oppure si producono esclusivamente rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993
In ogni caso, trattandosi nella specie di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5″, 11 marzo 2016, n. 4793).
Per le superfici interessate dalla produzione di imballaggi terziari, la disciplina dei rifiuti speciali esclude la tassa soltanto sulla porzione in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente tali rifiuti.
Massime di principio
- L’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario, pur tassativo, va interpretato estensivamente: è impugnabile l’atto atipico che comunichi al contribuente una pretesa tributaria concreta e individuata, poiché da tale conoscenza sorge l’interesse a contestarne la legittimità e la misura.
- La TARI grava sulla disponibilità di locali e aree idonei alla produzione di rifiuti; per i magazzini, la parte fissa è dovuta anche quando non vi sia produzione concreta di rifiuti urbani o fruizione del servizio pubblico, se la superficie è potenzialmente idonea a produrli.
- La produzione di rifiuti speciali o di imballaggi terziari non determina automaticamente l’esenzione dell’intero magazzino: l’esclusione dalla superficie tassabile riguarda soltanto la porzione in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.
- L’esclusione della parte variabile della TARI richiede la prova, da parte del contribuente, della mancata produzione di rifiuti conferibili al servizio pubblico o della produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili; grava sul contribuente anche la prova degli altri presupposti per ottenere esenzioni o riduzioni.
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