Cassazione Civile, Ordinanza n. 20488/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. In primo grado era stata accertata l'illegittimità del recesso e disposta la reintegrazione del lavoratore, con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria; la decisione era stata poi riformata in appello nei confronti di due società, ritenute parti del medesimo assetto imprenditoriale, con conferma della reintegrazione e dell'indennità senza detrazione dell'aliunde perceptum o percipiendum. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio una delle società ha notificato rinuncia al ricorso; il lavoratore ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese con distrazione. Il testo non riporta il contenuto dei singoli motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione
richiamato quale presupposto per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso
richiamato per la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese in favore del controricorrente
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando nel giudizio di cassazione interviene rinuncia rituale al ricorso, il processo si estingue se ricorrono i presupposti di legge.
- L'estinzione per rinuncia non esclude la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte controricorrente, secondo la disciplina processuale applicabile.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente e va verificata la sussistenza dei relativi presupposti normativi.
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