Cassazione Civile, Ordinanza n. 31210/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso dell'IRPEG versata per l'anno 2004 in misura eccedente il dovuto. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR della Sicilia aveva confermato il rimborso, ritenendo sussistenti i presupposti della domanda e insussistente una decadenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sostenendo che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dovesse decorrere dal versamento degli acconti e non dal versamento del saldo. Secondo la ricorrente, l'importo dovuto era già definito al momento della dichiarazione e della dichiarazione integrativa richiamata nel giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la soluzione della CTR, che aveva accertato in fatto che il diritto al rimborso dell'eccedenza era sorto con il pagamento del saldo, sicché, calcolando da quel momento il termine di 48 mesi previsto per l'istanza di rimborso, la domanda del 28.12.2008 non era tardiva. La Cassazione ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il dies a quo del termine di decadenza per il rimborso, in caso di versamenti in acconto, decorre dal saldo quando l'eccedenza emerga solo all'esito della determinazione definitiva dell'imposta; decorre invece dal versamento dell'acconto quando questo non era dovuto sin dall'origine. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stata invocata come norma processuale per denunciare la violazione di legge in cassazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre, a seconda dei casi, dal versamento del saldo oppure dal versamento dell'acconto; nel caso deciso, la decorrenza è stata ancorata al saldo.
art. 9-bis, comma 3
Richiamato dalla ricorrente come disposizione rilevante ai fini della definizione dell'importo dovuto, ma senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte versate in eccedenza, il termine di decadenza per proporre l'istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorre, di regola, dal momento del versamento che fa sorgere il diritto al rimborso.
- Se l'eccedenza dipende da versamenti in acconto rispetto al debito definitivamente determinato a saldo, il termine decorre dal versamento del saldo; se invece l'acconto non era dovuto ab origine, il termine decorre dal versamento dell'acconto stesso.
- Quando la decisione di merito accerta in fatto che il diritto al rimborso è sorto con il saldo, tale accertamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La corretta individuazione del dies a quo della decadenza richiede di verificare se il pagamento aveva natura provvisoria, in vista della determinazione definitiva dell'obbligazione, oppure se l'indebito era già attuale al momento del versamento.
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