Cassazione Penale, Ordinanza n. 26521/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato una condanna e, in particolare, aveva ritenuto sussistente la recidiva e aveva negato la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 58 L. 689/1981. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza della recidiva; con il secondo e il terzo motivo ha dedotto mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, e ha reputato manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, perché la corte territoriale aveva motivato in modo logico sul giudizio di pericolosità e di prognosi sfavorevole, valorizzando la gravità dei fatti, i precedenti penali, la pluralità dei reati commessi in breve tempo e l'assenza di resipiscenza.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne e verificando se la pregressa attività criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica, coerente e non meramente apparente sulle questioni decise.
La mancata applicazione di una pena sostitutiva è legittima quando il giudice esprima un giudizio prognostico sfavorevole, fondato su elementi concreti come gravità dei fatti, precedenti penali, pluralità delle condotte e assenza di resipiscenza.
La disciplina delle pene sostitutive richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla prognosi di futura astensione dal reato.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva, quando investe la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale sulla base dei precedenti penali e della concreta personalità dell'imputato, è difficilmente scrutinabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale radicale.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola gravità astratta dei fatti o sulla distanza temporale tra i reati: occorre un apprezzamento concreto della relazione tra il nuovo fatto e i precedenti, verificando l'indice di maggiore capacità a delinquere.
- La decisione sulla concessione o meno di pene sostitutive è sorretta da discrezionalità di merito e resiste al controllo di legittimità quando il giudice indichi ragioni logiche e specifiche che fondano una prognosi sfavorevole di non reiterazione del reato.
- Non è viziata da illogicità la motivazione che, nel negare una misura alternativa o sostitutiva, valorizzi non solo la gravità del fatto ma anche elementi soggettivi della personalità dell'imputato, i precedenti e l'assenza di segnali di ravvedimento.
Come è indicizzato
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