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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42122/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fausti contestava la riforma della sentenza di primo grado che lo aveva assolto; deduceva due motivi principali: (1) violazione di legge e carenza della cosiddetta "motivazione rafforzata" nel riformare l'assoluzione per la falsa autocertificazione del voto di laurea (citando artt. 192, 530, 533, 573, 576 cod. pen.); sosteneva che la Corte d'appello non avesse superato il ragionevole dubbio e avesse operato una mera diversa valutazione delle prove; (2) violazione del diritto di difesa (art. 6 CEDU) e dell'art. 495, comma 2, c.p.p., per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale e non aver escusso nuovamente le prove dichiarative ritenute decisive prima di riformare l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza di primo grado non aveva considerato le deposizioni delle testimoni Deborah Letizia e Cinzia Fabrizi; poiché tali dichiarazioni erano del tutto ignorate dalla motivazione di primo grado, il giudice d'appello non era obbligato a rinnovare l'istruttoria per riformare l'assoluzione. Anche il primo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata (motivazione "rafforzata"), avendo valutato attendibili le deposizioni che smentivano la versione dell'imputato e rilevato la consapevolezza dell'imputato che l'innalzamento del voto avrebbe aumentato il punteggio in graduatoria. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di colpevolezza per la falsa autocertificazione del voto di laurea (art. 483 c.p.) e le statuizioni civili relegate alla liquidazione separata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sul reato di falsa attestazione (falso ideologico in certificati): applicata alla falsa autocertificazione del voto di laurea come fatto punibile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riferimento presente nella sentenza di merito per un diverso profilo di falso (superamento di esami non sostenuti) per il quale il Tribunale aveva pronunciato proscioglimento ai sensi di tale disposizione; non oggetto dell'appello qui esaminato.

  • art. 192 cod. proc. pen. (citato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla valutazione delle prove e del ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito rispettasse i canoni richiesti.

  • art. 530 cod. proc. pen. (citato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di annullamento/riapertura; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la doglianza.

  • art. 533 cod. proc. pen. (citato nel ricorso)

    Citato nella doglianza sul trattamento della prova; la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello adeguata.

  • art. 573 cod. proc. pen. (citato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sul processo penale; non ha condotto la Corte di Cassazione ad accogliere il ricorso.

  • art. 576 cod. proc. pen. (citato nel ricorso)

    Citato dal ricorrente nel motivo relativo alla motivazione rafforzata; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse conforme.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato dal ricorrente per violazione del diritto a un processo equo (per non aver rinnovato l'istruttoria); la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione poiché le deposizioni ritenute decisive non erano state considerate nella motivazione di primo grado.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria la rinnovazione quando la prima sentenza non aveva affatto valutato quelle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni non è sempre obbligato a rinnovare l'istruttoria: la rinnovazione è necessaria quando la sentenza di primo grado aveva già valutato (e motivato) l'attendibilità di quelle dichiarazioni; se invece la prima sentenza non le ha considerate, l'appello può riformare la decisone senza riesaminare i testi.
  • Quando si annulla un'assoluzione occorre una motivazione rafforzata che spieghi chiaramente perché la valutazione precedente è errata; tuttavia la Corte può ritenersi soddisfatta se illustra in modo logico e coerente le ragioni per cui le prove ritenute decisive al primo grado non sono credibili o sono smentite da altre deposizioni.
  • La semplice entità apparente della falsificazione (es. due punti di voto in più) non esclude di per sé il dolo: rileva se l'autore era consapevole che la falsa attestazione avrebbe inciso sul punteggio/gradutoria e, quindi, sul suo vantaggio competitivo.
  • In difesa, è importante documentare e provare la tempistica (quando è stata presentata la domanda, quando sono avvenute richieste di accesso agli atti, quando è stato prodotto il certificato) e l'eventuale assenza di consapevolezza dell'effetto della dichiarazione sulla graduatoria; questi elementi possono incidere sull'accertamento del dolo.
  • Se la decisione di riforma si basa su dichiarazioni testimoniali già acquisite, la parte che contesta dovrebbe chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria qualora ritenga che il primo grado abbia valutato quelle stesse prove, invocando il diritto di controesame e il giusto processo (art. 6 CEDU).

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