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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04377/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego, confermato in appello, dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da un soggetto che non aveva dimostrato il requisito reddituale. La corte territoriale aveva ritenuto insufficiente la prova perché il richiedente non aveva prodotto il modello 730, limitandosi a chiedere un termine per integrare la documentazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il requisito reddituale non sarebbe costitutivo del diritto ma rileverebbe solo ai fini della quantificazione della prestazione; ha inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare una possibile violazione del principio di parità di trattamento ex art. 11, lett. d), dir. 2003/109/CE, poiché i cittadini italiani potrebbero provare il requisito mediante documentazione fiscale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 421 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse accolto o esaminato la richiesta di termine per produrre il modello 730, documento che reputava indispensabile e acquisibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, d.l. n. 89/1988, conv. in l. n. 153/1988, costituisce requisito costitutivo del diritto all'assegno per il nucleo familiare e deve essere provato dall'interessato. Ha escluso anche la denunciata disparità di trattamento, rilevando che non erano stati imposti oneri probatori più gravosi rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani, ai quali pure è richiesta la produzione della medesima documentazione fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare l'omessa considerazione dell'istanza istruttoria di termine per produrre il modello 730; la censura, non articolata nei termini del vizio motivazionale e priva dell'indicazione della decisività del fatto da provare, non era quindi scrutinabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153/1988

    Il requisito reddituale previsto per l'assegno per il nucleo familiare è un requisito costitutivo del diritto alla prestazione e deve essere dimostrato dall'interessato.

  • art. 12 preleggi

    È invocato dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 11, lett. d), Dir. 2003/109/CE

    La Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il requisito reddituale grava sul richiedente della prestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 421 c.p.c.

    La mancata considerazione dell'istanza istruttoria non integra, di per sé, violazione di legge; il motivo avrebbe dovuto essere impostato come vizio motivazionale con specifica indicazione della decisività della prova.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Per denunciare l'omessa considerazione di un'istanza istruttoria occorre allegare specificamente la decisività del fatto e la sua discussione tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale previsto dalla legge ha natura costitutiva del diritto alla prestazione e deve essere provato dal richiedente.
  • La mancata produzione della documentazione fiscale necessaria a dimostrare il requisito reddituale legittima il rigetto della domanda previdenziale.
  • Non sussiste violazione del principio di parità di trattamento quando il richiedente straniero è sottoposto al medesimo onere probatorio richiesto ai cittadini italiani.
  • La doglianza che investe la mancata considerazione di un'istanza istruttoria non è deducibile come semplice violazione di legge, ma va articolata nei limiti e con i requisiti del vizio di motivazione, indicando la decisività della prova richiesta.
  • L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è non pertinente quando la questione di diritto UE prospettata non trova riscontro in una reale diversità di trattamento processuale o probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di natalitàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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