Cassazione Civile, Ordinanza n. 30117/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, con rideterminazione dei ricavi e dei tributi dovuti per IVA, IRPEG e IRAP relativi al 1998, oltre interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la decisione era stata confermata in appello; successivamente la sentenza di secondo grado era stata cassata con rinvio. Riassunta la causa davanti alla CTR della Liguria dopo l’intervenuto fallimento della società, il giudice di rinvio accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse travisato le contestazioni del contribuente rispetto alla ricostruzione svolta dai verificatori e dall’avviso di accertamento, nonché avesse esaminato in modo difforme dai criteri legali il metodo di ricostruzione del reddito e dell’IVA utilizzato dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, conteneva in realtà censure di puro merito e mirava a una rivalutazione dei fatti storici già operata dal giudice di merito, senza indicare uno specifico atto processuale idoneo a contraddire le informazioni probatorie poste a base della decisione impugnata. È stata quindi confermata la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, con condanna al pagamento delle spese di legittimità in favore della curatela fallimentare, liquidate come da dispositivo e da distrarsi.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma che disciplina la ricostruzione del reddito in sede di accertamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene il motivo inammissibile in quanto volto alla rivalutazione del fatto.
Richiamato quale parametro normativo per la ricostruzione dell’IVA; anche su questa norma la Corte non svolge un esame sostanziale, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura è solo apparente e in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione del merito.
La decisione richiama il principio per cui non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizi motivazionali, miri alla rivalutazione dei fatti storici.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione o falsa applicazione di legge, sia in concreto diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- Per superare il vaglio di ammissibilità non basta lamentare il travisamento delle risultanze istruttorie in astratto: occorre indicare specificamente l’atto processuale o il dato probatorio che smentisca l’accertamento posto a base della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto e delle prove, poiché il controllo di legittimità non consente una terza valutazione del merito.
- Quando il motivo di ricorso è incentrato sulla violazione di norme sull’accertamento tributario ma attacca, in realtà, la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
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