Cassazione Penale, Sentenza n. 37353/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva due censure: (1) violazione della norma incriminatrice e apparente contraddittorietà della motivazione perché la Corte non avrebbe individuato quale delle due condotte alternative (distruzione o occultamento delle scritture contabili) fosse stata concretamente compiuta; (2) motivazione apparente con riguardo all'elemento soggettivo, per mancata valutazione del dolo specifico richiesto dalla norma. In sede di appello, invece, era stata dedotta solo la mancata tenuta della contabilità d'impresa, con possibile riconduzione al solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 d.lgs. 471/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che le censure oggi proposte non erano state dedotte nel gravame di merito e che mancava la specifica contestazione del riepilogo delle censure contenuto nella sentenza d'appello. Ha inoltre ritenuto che, poiché la sentenza di appello riportava che l'imputato non aveva fornito alcuna documentazione contabile e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, tali fatti, non essendo stati contestati in appello, erano sufficienti a comprovare sia l'elemento oggettivo (riconducibile all'occultamento) sia l'elemento soggettivo (dolo di evadere le imposte). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili con dolo specifico finalizzato all'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che la mancanza di documentazione e la mancata presentazione della dichiarazione consentivano di ritenere accertati sia l'elemento oggettivo (occultamento) sia il dolo specifico.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riferimento all'illecito amministrativo (omessa istituzione/tenuta della contabilità); la Corte territoriale aveva valutato in appello principalmente questa censura, escludendo la sua prova e non essendo tale questione ulteriormente contestata in cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, ultima parte
Principio di preclusione: in cassazione non possono essere dedotte questioni che non sono state previamente proposte e devolute al giudice dell'appello; occorre contestare specificamente il quadro dei motivi così come ricostruito nella sentenza d'appello altrimenti la questione si considera nuova e inammissibile.
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa grave, di imporre il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di Euro 3.000,00, ritenendo assente la colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di trasmettere richieste scritte; il P.G. aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso tramite le conclusioni depositate.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure riparatorie (cassa delle ammende), con riferimento alla valutazione sulla eventuale colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per dichiarare la colpa.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure non previamente dedotte in appello: chi propone ricorso per motivi nuovi rischia l'inammissibilità per preclusione ex art. 606, comma 3.
- Se la sentenza d'appello riassume e limita le doglianze proposte in grado di merito, il ricorrente deve contestare specificamente quel riepilogo in cassazione; in mancanza la questione è considerata nuova.
- Le deduzioni di carattere formale (es. identificazione dell'alternativa tra distruzione o occultamento) non sovvertono la valutazione di merito se i fatti accertati in primo grado (mancanza di documentazione, omissione della dichiarazione) non sono stati impugnati in appello.
- Per i delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000, l'accertamento della mancanza di scritture contabili e della mancata presentazione della dichiarazione può costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare sia l'elemento oggettivo (occultamento) sia il dolo specifico di evadere le imposte.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla cassa delle ammende) ove non ricorrano giustificazioni tali da escludere responsabilità nella proposizione del ricorso.
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