Cassazione Penale, Sentenza n. 37359/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la loro istanza di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive (disposto con sentenza Pret. Napoli 13/03/1997). Denunciavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità sotto tre profili: (1) l'ordinanza avrebbe ritenuto inammissibile la domanda di condono sostenendo che, dopo la sua presentazione, sull'immobile erano state eseguite opere di manutenzione e cambio di destinazione d'uso mentre quelle erano interventi per cui era stato richiesto l'accertamento di conformità; (2) l'ordinanza avrebbe ritenuto la domanda di condono inammissibile perché l'immobile superava i 750 mc., nonostante la domanda fosse limitata ad alcuni manufatti e gli altri fossero stati poi demoliti; (3) l'ordinanza avrebbe escluso la possibilità di condono per un vincolo aeroportuale ritenuto inesistente rispetto al manufatto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli generici e manifestamente infondati. Ha condiviso la consulenza tecnica del P.M. che aveva accertato una volumetria complessiva di 1.160 mc, superiore al limite di 750 mc previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 per la sanabilità. Ha inoltre richiamato il principio per cui la volumetria eccedente i limiti di condonabilità non può essere ridotta mediante demolizioni eseguite dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, trattandosi di interventi elusivi; e ha rilevato che i ricorrenti avevano effettuato ulteriori interventi abusivi (cambio di destinazione in residenziale) che non avrebbero comunque reso ammissibile la sanatoria straordinaria. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1
l'art. 39, comma 1, consente il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»
La Corte ha ritenuto che la volumetria accertata (1.160 mc) eccedesse il limite sancito dall'art. 39, comma 1, rendendo la domanda di condono originariamente inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 581
Richiamato il principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione: non è ammissibile dedurre solo una delle ratio decidendi quando vi siano più ragioni autonome alla base della decisione.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicata la sanzione pecuniaria e l'onere del pagamento stabiliti dall'art. 616 c.p.p. in caso di ricorsi dichiarati inammissibili, con fissazione della somma equitativamente in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021 (Medusa)
Principio richiamato secondo cui la volumetria eccedente i limiti di condonabilità non può essere diminuita mediante demolizioni successive al termine di legge, trattandosi di elusione della disciplina di condono.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 e altre pronunce citate
Richiamati precedenti sul difetto di specificità del motivo di cassazione e sul difetto di concreto interesse quando la rettifica prospettata non porterebbe all'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- La condonabilità delle opere abusive va valutata rispetto ai limiti normativi temporali e volumetrici stabiliti dalla legge invocata: volumetrie eccedenti il limite previsto non possono essere corrette mediante demolizioni eseguite dopo il termine utile per la sanatoria.
- Interventi abusivi successivi alla presentazione della domanda di condono (es. cambio di destinazione d'uso non autorizzato) possono compromettere l'accoglimento della sanatoria e non sono necessariamente sanati dall'esito favorevole di separati giudizi amministrativi.
- Se la pubblica amministrazione ha già motivatamente accertato l'insussistenza dei presupposti per il condono, la valutazione tecnica (consulenza) che conferma la situazione è decisiva e rende il ricorso in cassazione generico se non specificamente confutata.
- La presenza di vincoli (es. aeroportuali) va valutata rispetto al tipo di opere e alle caratteristiche specifiche: non tutti i vincoli impediscono automatica sanatoria, ma la contestazione del loro rilievo richiede specificità probatoria.
- In sede di cassazione è necessaria specificità e concretezza dei motivi: dedurre solo una delle ragioni alla base della decisione quando vi sono più motivazioni autonome può comportare inammissibilità.
- Anche in ipotesi di impugnazione, l'assenza di un interesse concreto e di un risultato utile conseguente all'accoglimento del motivo può determinare inammissibilità del ricorso.
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