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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37361/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di cui all'art. 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989. Il ricorrente deduceva violazione della norma incriminatrice e dell'art. 8 cod. proc. pen., nonché motivazione contraddittoria e travisamento della prova in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, sostenendo che i fatti (l'assalto al pullman dei tifosi del Pescara) sarebbero avvenuti in provincia di Brindisi e non in provincia di Lecce, allegando atti d'indagine e fotografie per collocare il locus delicti in territorio brindisino.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché prospettava censure di merito non consentite in sede di legittimità. Si è ritenuto non sussistere travisamento della prova: l'ordinanza impugnata aveva motivatamente individuato il luogo dell'aggressione al Km. 19 della S.S. Brindisi-Lecce in agro di Squinzano (provincia di Lecce), sulla base della comunicazione di notizia di reato, dell'informativa finale e del sopralluogo di polizia. Le indicazioni contenute negli atti prodotti dal ricorrente (riferimenti alla S.S. 613 e a fotografie) sono state ritenute generiche o suscettibili di diversa valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 6-bis, comma 1, Legge n. 401/1989

    Norma incriminatrice relativa a condotte violente connesse a manifestazioni sportive; la Corte ha riportato l'imputazione per la quale era stata applicata la misura cautelare.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile vizio procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a violazione di detta norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per le richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse al procedimento; il PM ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e del versamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di Euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimazione del trattamento sanzionatorio economico; la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo del versamento.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni contro provvedimenti cautelari la Corte di Cassazione non riforma valutazioni di fatto puntuali e logicamente motivate: le censure generiche o basate su rivalutazione probatoria documentale (es. fotografie) sono inammissibili.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale va sollevata con precisione e supportata da elementi probatori chiari e specifici nel grado in cui è stata decisa; indicazioni generiche sulla collocazione del locus non sono sufficienti per travolgere l'accertamento del giudice di merito.
  • Se il giudice di merito si fonda su atti investigativi formali (comunicazione di notizia di reato, informativa finale, sopralluogo) per individuare il luogo del fatto, tale accertamento ha carattere di fatto valutabile solo in presenza di palese illogicità o mancanza di motivazione.
  • Le doglianze di travisamento della prova devono dimostrare con chiarezza l'erroneità dell'accertamento e che elementi decisivi non siano stati considerati; altrimenti il vizio è considerato una mera richiesta di nuovo esame del merito, non consentito in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati genericamente possono essere dichiarati inammissibili e comportare oneri di spese e sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.; va valutato il rischio di tale esito prima di proporre l'impugnazione.
  • In casi di contestazione della localizzazione geografica di un reato, è utile produrre elementi probatori precisi (mappe catastali, attestazioni tecniche, rilievi ufficiali) già nel giudizio di merito e nel riesame, indicando puntualmente il collegamento fra i punti stradali e i confini provinciali.

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