Cassazione Penale, Sentenza n. 37360/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/12/2021, che aveva rideterminato le pene nei loro confronti in seguito al giudizio abbreviato e all'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. 1) Cristian Di Liberti ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius per la mancata ratifica, in appello, della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado; 2) entrambi hanno dedotto carenza di motivazione circa l'insussistenza di una causa di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Primo motivo: manifestamente infondato, poiché quando il solo imputato impugna e il giudice d'appello ridetermina la pena senza specificazioni il beneficio della sospensione condizionale accordata in primo grado si considera implicitamente confermato, evitando la reformatio in peius. Secondo motivo: inammissibile per effetto della rinuncia ai motivi di gravame e dell'accordo con il pubblico ministero ex art. 599 bis; l'accordo comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo l'illegittimità della pena o vizi inerenti alla formazione del consenso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
introdotto dalla legge n. 103/2017 come procedura di concordato nel giudizio d'appello
La Corte ha applicato il regime dell'accordo previsto dall'art. 599 bis: la stipulazione del concordato in appello e la rinuncia ai motivi di gravame escludono la ammissibilita di doglianze in cassazione relative a questioni rinunciate, salvo profili di illegittimità della pena o vizi della formazione del consenso
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
norma richiamata nella decisione in relazione agli effetti dell'accordo
La norma conferma che la rinuncia alle impugnazioni e l'accordo con il PM limitano l'impugnabilità in cassazione, ed è stata interpretata come rendente inammissibili doglianze già rinunciate in sede di appello con il concordato
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
riguarda le cause di non punibilità e condizioni di proscioglimento
I ricorrenti avevano censurato la mancata valutazione di una causa di proscioglimento piu favorevole; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per effetto della rinuncia al gravame e dell'accordo in sede d'appello
prevede l'onere delle spese e il versamento a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00 ciascuno, essendo l'inammissibilità non imputabile a colpa grave nella scelta di proporre il ricorso
principio del divieto di reformatio in peius
Ribadito l'orientamento secondo cui, se il solo imputato impugna, il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato; la Corte ha inoltre chiarito che la conferma implicita della sospensione condizionale di pena sussiste quando l'appello è proposto dal solo imputato e la Corte ridetermina la pena senza specificare diversamente
Massime di principio
- Se in appello l'imputato rinuncia ai motivi di gravame e concorda il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero ex art. 599 bis, molte doglianze in Cassazione saranno dichiarate inammissibili, salvo profili di illegittimità della pena o vizi relativi alla formazione del consenso
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado si considera implicitamente confermato dall'appello quando il solo imputato impugna e la Corte d'appello ridetermina la pena senza specificare la revoca o diversa statuizione, per rispettare il divieto di reformatio in peius
- Le censure sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento (art. 129) sono difficilmente ammissibili in Cassazione se il giudizio d'appello si è svolto con concordato e rinuncia ai motivi
- In presenza di un accordo di trattamento sanzionatorio l'unica strada praticabile in Cassazione riguarda la verifica dell'illegittimità della pena inflitta (es. pena superiore ai limiti edittali) o vizi rilevanti nella formazione della volontà della parte di aderire al concordato
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre cassazione dopo un concordato in appello
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