Cassazione Penale, Sentenza n. 37351/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo del 09/04/2021, lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen. per aver ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica senza motivazione concreta e per aver aumentato la pena (di un anno e quattro mesi) in violazione del limite quantitativo previsto. La difesa ha evidenziato precedenti penali datati (condanna irrevocabile 12/10/1979 a 8 mesi; applicazione pena su richiesta 27/04/2009 a 3 mesi e 15 giorni poi sostituiti da multa di euro 3.990) e ha sostenuto che il giudice non ha valutato in concreto la relazione tra quei precedenti e i reati oggetto del procedimento, né ha considerato il tempo intercorso, la natura dei reati e la tipologia delle pene tali da escludere una perdurante pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata motivazione sulla sussistenza della recidiva (assorbendo la censura sull'entità dell'incremento di pena). Ha richiamato i criteri di valutazione ex art. 133 c.p. e la giurisprudenza consolidata secondo cui la recidiva, intesa come indice di accentuata pericolosità sociale, richiede una motivazione concreta che colleghi i precedenti al reato attuale (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, altri elementi individualizzanti). Poiché il giudice si è limitato a richiamare la gravità dei fatti e l'esistenza di un precedente senza argomentare la persistenza della pericolosità, la sentenza è stata annullata limitatamente al vizio relativo alla recidiva e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio sulla recidiva alla Corte d'appello di Brescia.
Norme richiamate
La recidiva deve essere accertata con motivazione concreta: non può basarsi solo sull'esistenza formale di precedenti, ma richiede valutazione della persistente pericolosità del soggetto e del nesso tra precedenti e reato attuale
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione del rapporto tra fatti attuali e precedenti; il giudice deve usare tali criteri per verificare se i precedenti siano segno di perdurante inclinazione al delitto
Indica le fattispecie di reato per cui l'imputato è stato condannato (reati tributari); nella decisione è richiamata come capo di imputazione, ma il nodo centrale della cassazione riguarda la ricaduta dei precedenti sulla recidiva
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale citata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; nel caso il PM ha chiesto l'annullamento senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Per rilevare la recidiva (ai fini dell'aumento di pena) il giudice deve motivare concretamente il collegamento fra precedenti e reato attuale, valutando elementi quali natura e omogeneità dei reati, gravità, distanza temporale, occasionalità delle ricadute e profili personali del reo
- La mera esistenza formale di condanne pregresse non è sufficiente: è necessario argomentare perché tali precedenti segnalino una perdurante inclinazione criminale
- Se il giudice si limita a richiamare la gravità del fatto e l'esistenza di precedenti senza esaminare i criteri di cui all'art. 133 c.p., la Cassazione annulla la statuizione sulla recidiva e rinvia per nuovo giudizio solo su quel punto
- Nel contenzioso difensivo conviene documentare e sottolineare elementi che possano escludere la rilevanza qualificata dei precedenti (lunga distanza temporale, natura diversa dei reati, pene lievi o sostituzioni, occasionalità della recidiva)
- Se la recidiva comporta un aumento di pena che eccede limiti normativi o è priva di motivazione, il ricorso per cassazione ha buone possibilità di accoglimento limitatamente alla statuizione sulla recidiva
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