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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1548/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso la proroga del regime differenziato 41-bis. Il ricorrente contestava in particolare la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, della relazione comportamentale intramuraria e del programma trattamentale redatti dalla Casa di Reclusione di Milano-Opera, sostenendo che tale omissione avesse determinato una valutazione parziale fondata solo su elementi investigativi. Denunciava inoltre violazioni di norme costituzionali e convenzionali (art. 27 Cost., artt. 3 e 6 CEDU) e di disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative al trattamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato la proroga del 41-bis valorizzando le condanne, il ruolo apicale ricoperto dal detenuto, la vitalità dell'organizzazione mafiosa, provvedimenti di prevenzione e altri elementi investigativi. La Corte ha inoltre censurato il ricorso per assoluta genericità e per violazione del principio di autosufficienza (mancata indicazione e allegazione degli atti contestati). Ha osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fa esplicito riferimento alla relazione comportamentale del 4 febbraio 2023, implicando la sua acquisizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    ai fini dell'adozione del provvedimento ... occorrono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva

    La norma presuppone un accertamento prognostico della "capacità" del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione; non è richiesta certezza probatoria ma una ragionevole previsione fondata su elementi quali condanne, posizione nell'associazione, operatività del gruppo, esiti del trattamento penitenziario e condizioni familiari. Per la proroga va verificata la persistenza delle condizioni che originarono il regime speciale.

  • art. 14-ter Ord. pen.

    Strumento attraverso il quale il detenuto può reclamare i provvedimenti applicativi e di proroga del 41-bis davanti al Tribunale di sorveglianza; il sindacato giurisdizionale riguarda sia la sussistenza dei presupposti sia il rispetto dei limiti di legge e Costituzione nel contenuto delle misure.

  • art. 165-bis disposizioni attuative c.p.p.

    Principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti che intende assumere travisati e quelli da allegare, affinché la cancelleria possa formarne il fascicolo; non è compito dell'amministrazione identificare tali atti dalla lettura del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale aggravio in caso di ricorso infondato o proposto con colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    Rilevato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte ricorda che le misure 41-bis devono comunque rispettare i limiti costituzionali, ma nel caso di specie il Tribunale ha bilanciato tali limiti con le esigenze di sicurezza.

  • artt. 3 e 6 CEDU

    Art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e art. 6 (diritto a un giusto processo) citati dal ricorrente; la Corte ha valutato la legittimità del procedimento e il contenuto motivazionale del provvedimento, senza riscontrare violazioni tali da impugnare la proroga nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudice del reclamo (Tribunale di Sorveglianza) deve valutare complessivamente l'intero materiale probatorio, non limitandosi alla motivazione ministeriale, e può valorizzare condanne, ruolo nell'organizzazione e indagini successive per giustificare la proroga del 41-bis.
  • La proroga del 41-bis è un accertamento prognostico: non richiede certezza probatoria ma una ragionevole previsione della persistenza della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare puntualmente e, quando necessario, allegare gli atti che si assumono travisati; la mancata indicazione o allegazione rende il ricorso generico e inammissibile.
  • La mera affermazione della mancata acquisizione di documenti non è sufficiente: occorre dimostrare il carattere decisivo dei documenti non acquisiti e che la loro mancata assunzione abbia prodotto un vizio decisivo nella motivazione.
  • Il decorso del tempo da solo non esclude la persistenza della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione; è necessario valutare il complesso degli elementi fattuali e processuali.
  • Se il Tribunale ha effettivamente acquisito relazioni intramurarie o documenti trattamentali e le cita nell'ordinanza, la censura sulla loro mancata acquisizione è infondata.

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