Cassazione Penale, Sentenza n. 14510/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dei ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per tentata truffa ritenendo errata la valutazione della prova relativa al pagamento dei trasporti. Si eccepiva che la sentenza non aveva applicato l'art. 1193 comma 2 cod. civ. (imputazione dei pagamenti) per verificare se i pagamenti effettuati dalla De Sarlo alla Eurotrasporti fossero riferibili anche ai trasporti in favore della Granito Forte; si richiamavano altresì gli artt. 1689 e 1692 comma 2 cod. civ. in tema di obblighi e prova nel contratto di trasporto, sostenendo che, in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'acquirente, l'obbligo di pagamento sarebbe rimasto a carico del destinatario delle merci. In sintesi, il ricorso chiedeva la riconsiderazione del compendio probatorio e una diversa imputazione dei pagamenti tra più rapporti obbligatori
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure di natura meramente fattuale, consistenti in una richiesta di rivalutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che la sentenza di merito aveva motivatamente ritenuto provato il pagamento da parte della De Sarlo alla Eurotrasporti (anche sulla base della testimonianza e degli assegni mostrati), e che le nuove eccezioni circa altri servizi di trasporto e l'applicabilità dell'art. 1193 cod. civ. sono state formulate per la prima volta in cassazione e sono quindi inammissibili. L'inammissibilità si è estesa ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso
Norme richiamate
art. 1193 comma 2 cod. civ.
Norma sull'imputazione dei pagamenti tra più obbligazioni. Il ricorso sosteneva che andava applicata per stabilire a quali rapporti vanno imputati i pagamenti ricevuti; la Corte ha ritenuto però che la questione fosse in realtà una controversia di fatto relativa alla valutazione delle prove e che l'eccezione proposta in cassazione fosse tardiva e inammissibile
art. 1689 cod. civ.
Norma relativa al contratto di trasporto e agli obblighi connessi; è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla prova dei servizi di trasporto, ma la Corte l'ha trattata come questione di merito probatorio non riapribile in cassazione
art. 1692 comma 2 cod. civ.
Norma collegata agli effetti della riconsegna delle merci e agli obblighi di pagamento del destinatario; il ricorrente ne chiedeva l'applicazione per escludere la pretesa della Eurotrasporti, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente inerente alla valutazione delle prove
art. 533 cod. proc. pen. (richiamato per il principio "oltre ogni ragionevole dubbio")
La pronuncia ricorda che l'introduzione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" non ha ampliato il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova: la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito facendosi carico di una rivalutazione globale delle risultanze probatorie
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede che l'inammissibilità dei motivi originari si estenda ai motivi nuovi; la Corte ha applicato questa regola per escludere la sanatoria mediante introduzione di nuovi argomenti in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti a €3.000,00 per profili di colpa
legge n. 46/2006 (modifica art. 533 c.p.p.)
Ha introdotto il richiamo al principio "oltre ogni ragionevole dubbio" nell'art. 533 c.p.p.; la Corte sottolinea che ciò non autorizza la Cassazione a riesaminare valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del compendio probatorio: le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
- Le questioni nuove o gli argomenti di merito proposti per la prima volta in cassazione sono, salvo casi eccezionali, inammissibili e l'inammissibilità può estendersi ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p.
- La disciplina sull'imputazione dei pagamenti (art. 1193 c.c.) può essere decisiva solo se la relativa questione è stata adeguatamente affrontata e documentata nei gradi di merito; non basta sollevare l'ipotesi in cassazione senza elementi processuali nuovi
- Il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" non autorizza la Corte di cassazione a sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare le prove: serve indicare specifici vizi di motivazione non sopprimibili con una semplice alternativa ricostruttiva
- La proposizione di un ricorso per cassazione infondato o costituito da censure inammissibili può comportare la condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa
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