Sentenza del 17/05/2017 n. 12325 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania, che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di un terreno. L'Amministrazione ha denunciato omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che la C.T.R. avesse confuso la fattispecie con un'altra causa e avesse erroneamente qualificato il terreno come agricolo, mentre dagli atti di compravendita sarebbe risultata la sua destinazione edificatoria. Secondo l'Agenzia, inoltre, l'edificabilità sarebbe stata confermata da un accertamento ai fini dell'imposta di registro, divenuto definitivo a seguito dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla L. 289/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia non riguardasse una semplice carenza motivazionale, ma denunciasse un travisamento degli atti e un'erronea percezione dei fatti, ossia la presunta attribuzione al terreno di una destinazione agricola anziché edificatoria. Un simile errore, consistente nella ricostruzione materiale dei fatti risultante dalla sentenza di merito, deve essere fatto valere con il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione. L'Agenzia delle entrate è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo
Il motivo consente di contestare specifici vizi della motivazione della sentenza, ma non può essere utilizzato per ottenere dalla Cassazione una nuova ricostruzione del contenuto degli atti o dei fatti di causa.
L'errore di fatto derivante dal travisamento o dall'erronea percezione degli atti processuali deve essere denunciato mediante revocazione, quando consista nella supposizione di un fatto la cui inesistenza risulti incontestabilmente dagli atti, oppure nella negazione di un fatto documentalmente esistente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere che l'accertamento ai fini dell'imposta di registro fosse divenuto definitivo per effetto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata; tuttavia, tale argomento non è stato esaminato nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione degli atti, dei documenti o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Quando si sostiene che il giudice abbia letto o percepito erroneamente un documento o abbia attribuito agli atti un contenuto diverso da quello reale, la censura configura normalmente un errore di fatto o travisamento e deve essere proposta con revocazione, non con il motivo di omessa o insufficiente motivazione.
- La qualificazione urbanistica di un terreno e la conseguente tassabilità della plusvalenza sono questioni rilevanti nel merito, ma la Cassazione può esaminarle nei limiti dei motivi ammissibili e non può sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito.
- Anche un'eventuale erronea valutazione di un accertamento divenuto definitivo o di una definizione agevolata non consente di superare i limiti del giudizio di legittimità se la doglianza è formulata come richiesta di riesame dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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