Cassazione Penale, Ordinanza n. 26835/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il giudizio di rinvio conseguente a un precedente annullamento parziale della Cassazione, limitato al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, in sede di rinvio, riformando la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena per un reato di bancarotta, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e applicando anche pene accessorie. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. in relazione all'individuazione della pena-base; 2) con motivi nuovi, violazione di legge e vizio motivazionale per mancato bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti (danno patrimoniale di rilevante gravità e pluralità di fatti di bancarotta), nonché per carenza di motivazione sul punto; 3) ulteriore violazione di legge in relazione all'art. 216 l. fall. sulla durata della misura accessoria. Con memorie difensive è stata contestata l'ipotesi di inammissibilità e ribadita la fondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze investissero valutazioni discrezionali del giudice di merito, adeguatamente e logicamente motivate sulla base della gravità oggettiva della condotta distrattiva e del rilevante importo economico coinvolto. Ha quindi escluso la possibilità di una rivalutazione in fatto in sede di legittimità e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1 lett. b), c) ed e)
invocato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge ed il vizio di motivazione.
richiamato dalla difesa in relazione alla corretta individuazione della pena-base nel giudizio di rinvio.
richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina del rinvio e dei limiti del giudice di rinvio.
richiamato per sostenere la mancata considerazione o il mancato corretto bilanciamento delle aggravanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
richiamato per il riconoscimento e la portata delle circostanze attenuanti generiche.
richiamato per il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
richiamato con riguardo alla durata della pena accessoria applicata.
menzionato come parametro generale della commisurazione della pena, il cui esame non richiede necessariamente la considerazione di tutti i criteri in motivazione.
non espressamente indicato, ma il testo fa riferimento alla determinazione della pena; tuttavia nel testo non è chiaramente richiamato, quindi non inserito
Massime di principio
- Le valutazioni sulla commisurazione della pena rientranti nella discrezionalità del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o contraddittoria; non è invece consentita una rivalutazione del fatto o della maggiore/minore rilevanza degli elementi già esaminati.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando dia conto degli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come la scelta della pena-base e la determinazione delle pene accessorie, appartengono al merito e non possono essere riformati in sede di legittimità se sorretti da argomentazione congrua e non manifestamente illogica.
- Le censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura della gravità del fatto o della sua incidenza economica non integrano un vizio di legittimità, ove il giudice di merito abbia motivato sulla oggettiva gravità della condotta e sull'entità del pregiudizio patrimoniale.
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