Cassazione Penale, Ordinanza n. 21736/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in particolare, del delitto di rapina e del delitto di lesioni, oltre alle statuizioni sul trattamento sanzionatorio. Il primo ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo ha reiterato le censure contro il diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha lamentato, con il primo motivo, la mancata nomina di un interprete nel giudizio di appello in asserita violazione dell'art. 143 c.p.p.; con il secondo e il terzo motivo ha censurato il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di rapina; con il quarto motivo ha dedotto mancanza di motivazione in ordine al delitto di lesioni; con il quinto motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la violazione dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente generico perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzandosi i precedenti per reati analoghi, il danno non irrilevante e la prognosi negativa sulla condotta futura. Quanto ai motivi del secondo ricorrente, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'interprete perché dal verbale risultava che il difensore colloquiava con l'imputato in italiano e non si era opposto alla decisione di procedere senza interprete; ha ritenuto non consentite le censure sul giudizio di responsabilità perché la motivazione di appello era esaustiva e coerente con le risultanze processuali; ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulle lesioni, attestate dal certificato di pronto soccorso e compatibili con la persona offesa; ha infine giudicato manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche e sull'art. 133 c.p., poiché la sentenza aveva correttamente valorizzato gli elementi ostativi al beneficio e lo stato di incensurato non bastava da solo a giustificarlo. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata nomina dell'interprete non integra vizio quando dal verbale risulta che l'imputato comunicava con il difensore in lingua italiana e non ha opposto dissenso alla decisione di procedere senza interprete.
Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare gli elementi sfavorevoli indicati dalla sentenza; lo stato di incensuratezza, da solo, non impone la concessione del beneficio.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da elementi come precedenti specifici, entità del danno e prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputato.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio processuale, come la mancata nomina dell'interprete, è infondata se dagli atti risulta che l'imputato era in grado di comunicare con il difensore e non ha contestato la prosecuzione del giudizio senza interprete.
- Il sindacato di legittimità sulla responsabilità è precluso quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione esaustiva e coerente con le risultanze processuali, non essendo consentita una nuova valutazione del fatto.
- Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando precedenti specifici, gravità del danno e prognosi negativa sulla futura condotta, mentre la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporne il riconoscimento.
- La prova delle lesioni può essere desunta dalla documentazione sanitaria e dalla sua compatibilità con la narrazione della persona offesa, se non efficacemente smentita da elementi contrari.
Come è indicizzato
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