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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21453/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice contro la declaratoria di inammissibilità della propria domanda di insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare, per un importo di euro 9.275.091,87. Il tribunale aveva ritenuto che la domanda fosse stata depositata oltre il termine annuale e che la creditrice non avesse provato una causa non imputabile del ritardo, richiesta per l’ammissibilità dell’insinuazione tardiva oltre l’anno. In cassazione la creditrice ha dedotto violazione degli artt. 18 e 101, comma 4, l.f., 2697 c.c., 115 e 153, comma 2, c.p.c., nonché del principio dell’apparenza del diritto, sostenendo che la revoca del fallimento, poi cassata, avesse creato una situazione di apparenza e una causa esterna impeditiva idonea a giustificare il deposito tardivo, anche perché la revoca non era passata in giudicato durante il periodo di inerzia. Ha inoltre sostenuto che il ritardo sarebbe stato comunque non imputabile almeno fino alla definizione del giudizio di cassazione promosso dalla curatela.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale, ritenendo corretta la valutazione per cui la non imputabilità del ritardo nell’insinuazione ultratardiva deve essere fondata su elementi oggettivi ed estranei al creditore e non sulla mera assenza di colpa o sull’errore di diritto circa gli effetti della sentenza di fallimento. La Corte ha ribadito che, cessata la causa ostativa, il creditore deve attivarsi in un tempo ragionevolmente contenuto e che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva neppure censurato utilmente l’apprezzamento di merito. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e, in ragione della declaratoria conforme alla proposta di definizione anticipata, sono stati applicati anche gli effetti sanzionatori richiamati in sentenza, oltre all’ulteriore importo ex art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 4, l.f.

    per l’ammissione delle domande ultratardive il creditore deve provare una causa non imputabile del ritardo, fondata su un fattore esterno alla sua volontà; non basta la semplice assenza di colpa.

  • art. 18 l.f.

    la sentenza che revoca il fallimento produce effetti solo con il passaggio in giudicato; fino ad allora non viene meno la provvisoria efficacia della dichiarazione di fallimento.

  • art. 16, comma 2, l.f.

    la provvisoria esecutività della sentenza di fallimento non è suscettibile di sospensione.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la causa non imputabile del ritardo grava sul creditore che chiede l’ammissione ultratardiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’errore scusabile, ma la Corte esclude che la mera convinzione soggettiva possa integrare la causa esterna richiesta dalla norma fallimentare.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    in difetto di specifica censura sul vizio di motivazione, l’apprezzamento sulla non imputabilità resta riservato al giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata determina gli effetti sanzionatori richiamati in sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La domanda di insinuazione al passivo proposta oltre il termine annuale è ammissibile solo se il creditore dimostra una causa esterna, oggettiva e non imputabile che abbia impedito sia la tempestiva proposizione sia la successiva attivazione in tempi ragionevoli dopo la cessazione dell’impedimento.
  • Ai fini dell’art. 101, comma 4, l.f., non è sufficiente allegare un errore di diritto, una mera assenza di colpa o una situazione di apparente cessazione dello stato di fallimento: occorre che l’ostacolo sia insuperabile con l’ordinaria diligenza e assimilabile a caso fortuito o forza maggiore.
  • Quando il fattore impeditivo cessa, il creditore deve proporre la domanda senza ingiustificati ritardi; la permanenza dell’inerzia per un ulteriore periodo può rendere comunque inammissibile l’insinuazione ultratardiva.
  • La prova della non imputabilità del ritardo grava integralmente sul creditore istante, mentre la valutazione della ragionevolezza della sua riattivazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale dedotto in modo specifico.
  • La revoca della sentenza dichiarativa di fallimento incide sugli effetti concorsuali solo con il passaggio in giudicato della decisione di revoca; fino a quel momento la procedura concorsuale conserva efficacia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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