Cassazione Civile, Ordinanza n. 00617/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di una associazione soppressa ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 95/2012, con trasferimento di funzioni al Ministero ricorrente. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione del Ministero ritenendo, da un lato, che la normativa speciale avesse determinato una successione a titolo universale tra associazione estinta e Ministero; dall'altro, che comunque il Ministero dovesse rispondere dei debiti non soddisfatti in liquidazione nei limiti dell'attivo ricevuto e delle risorse strumentali trasferite. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, commi 49, 50, 51, 52, 54 e 56, d.l. n. 95/2012, sostenendo che la norma prevedeva una successione soltanto a titolo particolare, limitata ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e non una successione universale; 2) violazione dell'art. 31 c.c., deducendo che non potesse configurarsi una responsabilità ultra vires del Ministero oltre i limiti dell'attivo liquidatorio ricevuto; 3) violazione dell'art. 12, commi 52 e 57, d.l. n. 95/2012, assumendo che le risorse strumentali trasferite non fossero aggredibili per soddisfare debiti non pagati in sede di liquidazione, anche per la loro destinazione a fini pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi: successione a titolo universale ex art. 12 d.l. n. 95/2012 e, in via subordinata, applicazione dell'art. 31 c.c. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti infondati: la Corte ha affermato che la decisione di merito non aveva esteso la responsabilità del Ministero oltre i limiti dell'art. 31 c.c., perché il debito contributivo poteva essere soddisfatto nei limiti dell'attivo netto residuato dalla liquidazione e delle risorse strumentali acquisite al patrimonio ministeriale. Ha inoltre escluso che tali risorse fossero sottratte all'aggressione dei creditori per un vincolo di destinazione pubblicistica, non essendo prevista dalla legge una loro acquisizione al patrimonio indisponibile né un asservimento specifico a un pubblico servizio. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il rigetto dei motivi relativi alla seconda ratio rendeva comunque insuscettibile di cassazione la sentenza, essendo sufficiente una delle due rationes a sorreggerla. Il ricorso è stato quindi definito con rigetto della censura utile e inammissibilità della restante, con conferma della decisione impugnata.
Norme richiamate
commi 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57
La norma è letta come disciplina della soppressione dell'ente e del trasferimento di funzioni e risorse al Ministero; non prevede una successione universale generalizzata, ma comunque consente che il Ministero risponda nei limiti dell'attivo netto residuo e delle risorse strumentali trasferite. Il comma 52 segnala che le attività di interesse pubblico sono assolte con risorse economiche diverse, individuate con decreto ministeriale e trasferite in un apposito fondo.
All'esito della liquidazione, i creditori insoddisfatti possono agire verso chi ha ricevuto beni dalla liquidazione solo nei limiti di quanto ricevuto; non è configurabile responsabilità ultra vires oltre il valore dei beni o delle utilità trasferite.
L'acquisizione di beni al patrimonio indisponibile richiede una disposizione di legge o un provvedimento amministrativo che imprimano una specifica destinazione a pubblico servizio; in mancanza, non opera il vincolo pubblicistico invocato per sottrarre i beni all'aggressione dei creditori.
Cass. 12372/06
In presenza di doppia ratio decidendi, il rigetto del motivo che investe una delle rationes rende privo di interesse l'esame del motivo attinente all'altra, poiché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non scalfita.
Cass. 14847/2000
Richiamata per affermare che l'acquisizione al patrimonio indisponibile richiede una base normativa o amministrativa specifica e una concreta destinazione a pubblico servizio.
Cass. 17637/23
Ritenuta inconferente rispetto al caso concreto, perché non incide sul rilievo che il rigetto dei motivi relativi alla seconda ratio determina l'inammissibilità del primo.
Cass. 17634/23
Ritenuta inconferente rispetto al caso concreto, per le stesse ragioni della precedente pronuncia richiamata dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una doppia ratio decidendi, il ricorso per cassazione deve investire utilmente entrambe le rationes; il rigetto della censura contro una di esse può rendere inammissibile, per difetto di interesse, il motivo diretto contro l'altra.
- La responsabilità patrimoniale del soggetto subentrato in esito alla soppressione o liquidazione di un ente si misura, in mancanza di diversa disciplina, nei limiti del valore dei beni o delle utilità effettivamente ricevuti, senza configurare una responsabilità ultra vires.
- Per escludere l'aggressione esecutiva dei beni trasferiti al nuovo soggetto sulla base di un preteso vincolo pubblicistico, è necessario che la legge o un provvedimento amministrativo imprimano espressamente una destinazione a pubblico servizio o l'acquisizione al patrimonio indisponibile.
- La successione nelle funzioni di un ente soppresso e la responsabilità per i suoi debiti sono piani distinti: anche ove non ricorra una successione universale, può comunque operare la regola della responsabilità nei limiti dell'attivo trasferito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00576/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00585/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00592/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00597/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →