Cassazione Penale, Sentenza n. 41578/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il diniego di affidamento in prova al servizio sociale e la concessione della detenzione domiciliare. Denuncia violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale valorizzato esclusivamente la mancata regolarizzazione urbanistica (già causa della revoca della sospensione condizionale della pena) trascurando elementi a favore quali: la presentazione dell'istanza di sanatoria in primo grado, il maturato silenzio-assenso alla sanatoria, la natura contravvenzionale del reato, l'esiguità della pena, l'assenza di precedenti, il reinserimento sociale, l'attività lavorativa e la disponibilità a svolgere volontariato. Con un secondo motivo censura altresì la mancata considerazione della normativa regionale (art. 20, comma 5, l.r. n. 4/2003) e dell'effetto sanante del silenzio-assenso sulla regolarizzazione edilizia.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente ha terminato di espiare la pena in detenzione domiciliare il 23 luglio 2025, per cui è venuta meno l'attualità dell'interesse ad impugnare. La dichiarazione di inammissibilità per fatto sopravvenuto non comporta l'applicazione di provvedimenti accessori di condanna alle spese o di sanzioni pecuniarie, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)
Norma richiamata quale criterio per valutare la sussistenza dei presupposti per le misure alternative; il Tribunale ha ritenuto decisivo il mancato adempimento amministrativo (mancata regolarizzazione dell'opera) che aveva già determinato la revoca della sospensione condizionale.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il requisito dell'interesse a impugnare; la Corte interpreta l'interesse come utilitaristico e conclude che viene meno con l'estinzione della pena, determinando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 591, comma 1 e art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Sono richiamati per distinguere le cause ordinarie di inammissibilità da quella per fatto sopravvenuto; la Corte precisa che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta le conseguenze sanzionatorie previste per altre ipotesi di rigetto o inammissibilità.
art. 20, comma 5, l.r. n. 4/2003 (normativa regionale sulla regolarizzazione edilizia)
Normativa regionale invocata dalla ricorrente per sostenere l'effetto sanante del silenzio-assenso; la Corte non decide nel merito per sopravvenuta inammissibilità, ma menziona che la ricorrente aveva dedotto l'avvio della procedura di regolarizzazione e il maturato silenzio-assenso.
Massime di principio
- Se, nel corso del gravame, viene meno l'esecuzione della misura detentiva (p.es. fine della pena o cessazione della detenzione domiciliare), viene meno l'interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per ottenere misure alternative alla detenzione il giudice valuta la concreta condizione di regolarizzazione e l'ottemperanza a ordini amministrativi: la mancata regolarizzazione che ha già determinato la revoca di un beneficio (es. sospensione condizionale) pesa fortemente contro la concessione di ulteriori misure attenuate.
- Nel proporre ricorso contro il diniego di affidamento in prova è utile documentare con evidenze oggettive qualsiasi iniziativa concreta e tempestiva rivolta alla regolarizzazione (domande amministrative, atti comprovanti il decorso dei termini e il silenzio-assenso, comunicazioni ufficiali), nonché elementi prognostici favorevoli (assenza di precedenti, lavoro, ruolo familiare/di comunità).
- La sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse non comporta, di regola, condanne alle spese processuali o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente secondo la giurisprudenza consolidata.
- Per preservare l'interesse all'impugnazione qualora la pena sia prossima a scadere, valutare tempestivamente eventuali rimedi cautelari o richiedere decisioni più rapide, poiché la definizione del periodo di esecuzione può rendere vano il ricorso.
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