Cassazione Penale, Sentenza n. 12121/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, con critica alla valutazione del tribunale e del Gip che si sarebbero fondate solo su dichiarazioni degli acquirenti prive di riscontri certi (tipologia e quantità di stupefacente, prezzo, numero di cessioni e tempus commissi delicti) e su riconoscimenti fotografici ritenuti non dirimenti; (2) eccessiva genericità dei capi di incolpazione in violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p., per mancata indicazione precisa di tempo, quantitativo, tipo di droga e corrispettivo; (3) omessa o erronea riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (fatto di lieve entità), sostenendo che gli episodi accertati sarebbero limitati a poche cessioni di droghe leggere e dunque avrebbero potuto rientrare nella fattispecie di lieve entità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato anche per carenza della necessaria allegazione degli atti genetici (in particolare la richiesta del pubblico ministero integrale) richiesta dalla giurisprudenza per valutare l'eventuale 'error in procedendo'. Ha confermato la corretta valutazione del giudice della cautela circa la rilevanza delle dichiarazioni degli acquirenti come gravi indizi nel procedimento cautelare, osservando che per la concessione di misure personali non è necessario il medesimo livello probatorio richiesto per il giudizio di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità esterna, stante la concreta specificazione delle condotte nella ordinanza genetica e nella motivazione integrata del Tribunale. Il terzo motivo è stato valutato come mera rivalutazione del merito: il giudice aveva congruamente considerato elementi (protrazione temporale, costante disponibilità, contesto strutturato) tali da escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 del DPR 309/90; richiamato il comma 5 (fatto di lieve entita')
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui, anche alla luce della durata, della costante disponibilità e del contesto di cessione, non era possibile riconoscere la fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5.
Codice di procedura penale art. 273
art. 273 cod. proc. pen. (nozione di gravi indizi di colpevolezza)
Per la misura cautelare la nozione di 'gravi indizi' è meno stringente del criterio probatorio di cui all'art. 192, comma 2; sono sufficienti elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, inclusi dichiarazioni precise di persone informate sui fatti.
Codice di procedura penale art. 292 comma 2 lett. b)
art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. (contenuto dell'atto di imputazione)
La Corte ha ritenuto che, in materia cautelare, la descrizione sommaria del fatto può essere conforme se la concreta specificazione delle condotte è data nella richiesta del PM e nella motivazione dell'ordinanza, sicché non sempre è richiesta una dettagliata indicazione formale di tempo, quantità e modalità.
Codice di procedura penale art. 309 comma 9
richiamo giurisprudenziale all'onere di allegazione del provvedimento genetico e della richiesta del PM
La Corte sottolinea che l'impugnante che deduca errori di 'procedimento' deve allegare gli atti originari (provvedimento genetico e richiesta del PM) per consentire alla Cassazione di esaminare compiutamente la censura; la mancata allegazione può rendere la censura inammissibile.
Codice di procedura penale art. 192
art. 192 c.p.p., commi citati dalla giurisprudenza
Il livello di valorizzazione degli indizi per la fase cautelare non coincide con quello richiesto per la decisione di merito: l'art. 273 richiama alcuni commi dell'art. 192 ma non richiede la stessa qualificazione di precisi e concordanti indizi prevista per la sentenza di condanna.
Codice di procedura penale art. 616
art. 616 c.p.p. (onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità)
La Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento per la dichiarata inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale sentenza n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla statuizione sulla somma da versare alla Cassa delle Ammende, e alla valutazione che il ricorso non è stato presentato in colpa.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione vizi di procedura collegati a provvedimenti cautelari è spesso necessario allegare integralmente il provvedimento originario e la richiesta del pubblico ministero; la mancata allegazione può pregiudicare la censura.
- In materia di misure cautelari personali, le dichiarazioni di acquirenti/ persone informate sui fatti, se precise e prive di elementi di inattendibilità, possono costituire gravi indizi sufficienti anche in assenza di sequestro della sostanza.
- La specificità dei capi di imputazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p. può ritenersi soddisfatta anche mediante una descrizione sintetica se la concreta specificazione delle condotte è ricavabile dalla richiesta del PM e dalla motivazione dell'ordinanza cautelare.
- La valutazione sulla riconoscibilità della fattispecie del 'fatto di lieve entità' (art. 73, comma 5, DPR 309/90) richiede l'esame congiunto di elementi relativi all'azione (modalità, durata, contesto, modalità di cessione) e all'oggetto materiale (quantità e qualità): la presenza di anche un solo elemento contrario può escludere l'attenuante.
- In sede cautelare la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti; molte censure che richiedono un riesame del merito sono inammissibili o dichiarate infondate.
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