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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28737/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Cagliari alla pena di euro 2.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, relativa alla guida senza patente in ipotesi di recidiva nel biennio. Avverso la sentenza aveva proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Cagliari. Con il ricorso deduceva il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che ne ricorressero i presupposti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada, poiché tale fattispecie richiede, per la rilevanza penale, la recidiva nel biennio ed è strutturalmente connotata da reiterazione della condotta, elemento incompatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La condotta di guida senza patente assume rilievo penale solo nel caso di recidiva nel biennio, con struttura che presuppone una reiterazione della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati connotati da condotte reiterate, come la fattispecie di guida senza patente ex art. 116, comma 15, cod. strada.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di ragioni di esonero.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Norma sostanziale richiamata per evidenziare che il reato è configurato in presenza di recidiva nel biennio e quindi non compatibile con la tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è invocabile quando la fattispecie incriminatrice presuppone, per la sua configurazione, una condotta reiterata o abituale.
  • Nei reati strutturati sulla reiterazione della condotta, il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p. difetta in radice, con conseguente inapplicabilità dell'istituto.
  • Se il ricorso per cassazione deduce un motivo che la giurisprudenza di legittimità considera manifestamente non deducibile, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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