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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34600/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce da un giudizio promosso dalla società correntista per far accertare la nullità parziale del contratto di conto corrente intrattenuto con l’istituto bancario e per ottenere la ripetizione delle somme pagate per interessi, spese e commissioni ritenute non dovute. Il tribunale aveva condannato la banca al pagamento di oltre 217 mila euro e la corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’istituto. In cassazione la banca ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme processuali in tema di consulenza tecnica, sostenendo che il c.t.u. avesse utilizzato documenti prodotti tardivamente dalla controparte in sede peritale e che, in mancanza di tali documenti, la domanda attrice fosse priva di prova; 2) violazione delle norme sulla prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, contestando la ricostruzione della corte territoriale sulle rimesse solutorie e ripristinatorie e sulla decorrenza del termine; 3) violazione della disciplina sui tassi sostitutivi, censurando l’applicazione dell’art. 117, comma 7, t.u.b. a un contratto concluso in epoca anteriore, in contrasto con il principio di irretroattività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza di merito limitatamente al capo relativo all’applicazione del tasso sostitutivo e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto affermato è che la disciplina sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. non si applica retroattivamente ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma.

Norme richiamate

  • art. 184 c.p.c.

    termine perentorio previsto dall’art. 184 c.p.c. (nella versione vigente al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado)

    La doglianza della banca è stata respinta perché, in tema di consulenza contabile, il c.t.u. può acquisire i documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio, anche se prodotti oltre i termini preclusivi delle parti.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato unitamente ad altre disposizioni processuali nella censura sulla consulenza tecnica, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato unitamente ad altre disposizioni processuali nella censura sulla consulenza tecnica, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato unitamente ad altre disposizioni processuali nella censura sulla consulenza tecnica, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma.

  • art. 198 c.p.c.

    È stato affermato, sulla base delle Sezioni Unite, che nel giudizio contabile il consulente può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall’allegazione delle parti, purché nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nella censura sulla prescrizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio della sentenza di merito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nella censura sulla prescrizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio della sentenza di merito.

  • art. 1284 c.c.

    La corte territoriale aveva ritenuto applicabile il tasso legale sostitutivo; la Cassazione ha escluso che la disciplina sostitutiva possa operare retroattivamente per contratti anteriori alla norma.

  • art. 161, comma 6, t.u.b.

    I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori.

  • art. 4 l. n. 154/1992

    Le norme che sanzionano con nullità i patti che rinviano agli usi per la determinazione degli interessi non sono retroattive.

  • art. 117, comma 7, t.u.b.

    La disciplina del tasso sostitutivo per gli interessi ultralegali non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 5 l. n. 154/1992

    Richiamato dalla corte territoriale per la sostituzione del tasso nullo; la Cassazione ha cassato la decisione perché la disciplina non è retroattiva.

  • art. 6 l. n. 154/1992

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sul tasso sostitutivo; la Corte ha accolto il motivo per difetto di retroattività della disciplina.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell’indebito bancario, il consulente tecnico nominato dal giudice può acquisire gli estratti conto e gli altri documenti necessari alla ricostruzione contabile anche se non tempestivamente prodotti dalle parti, purché ciò avvenga nei limiti dell’incarico e nel rispetto del contraddittorio.
  • In materia di conto corrente affidato, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie rileva ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione: sono ripetibili solo i versamenti che determinino un effettivo spostamento patrimoniale a favore della banca.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare argomentazioni non decisive o non effettivamente poste a fondamento della decisione.
  • La disciplina che prevede un tasso sostitutivo in presenza di clausole nulle di determinazione degli interessi non si applica retroattivamente ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
  • Quando il contratto è anteriore alla normativa introduttiva della nullità della clausola sugli interessi ultralegali, la sostituzione automatica del tasso nullo con quello legale o normativo non può essere estesa per via interpretativa a rapporti sorti prima della riforma.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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