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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22059/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società appaltatrice, poi transitati alle dipendenze di altra società in seguito a cambio appalto, hanno convenuto in giudizio la committente del servizio per far valere la sua responsabilità, in via principale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e in subordine ex art. 1676 c.c., per fatti connessi all'appalto di pulizia del materiale rotabile svolto presso l'impianto di Roma-Prenestino. Il Tribunale di Roma ha declinato la competenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Ivrea, sul rilievo che non fosse stata dimostrata la dipendenza aziendale in Roma ai sensi dell'art. 413 c.p.c. I lavoratori hanno proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo che la competenza dovesse radicarsi a Roma sia perché il giudizio era stato promosso contro la sola committente e questa non aveva sollevato eccezioni sulla competenza, sia perché Roma era il foro del luogo in cui la società convenuta aveva la propria sede; in sostanza hanno contestato la lettura restrittiva del concetto di dipendenza aziendale e la conseguente declaratoria di incompetenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha riformato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il Tribunale di Roma fosse competente per territorio. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 413 c.p.c., la nozione di dipendenza aziendale va intesa in senso ampio e funzionale alla prossimità del foro al luogo di lavoro; nel caso concreto, dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo emergeva implicitamente l'esistenza, presso Roma-Prenestino, di un'articolazione organizzativa minima e di beni strumentali necessari all'esecuzione continuativa del servizio di pulizia del materiale rotabile. Tale contesto bastava a radicare la competenza nel foro del lavoro di Roma. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come base della domanda di responsabilità della committente nell'ambito dell'appalto, ma non oggetto della decisione di merito sulla competenza

  • art. 1676 c.c.

    richiamato in via subordinata dai lavoratori come titolo di responsabilità della committente, senza specifica statuizione della Corte sul merito

  • art. 413 c.p.c.

    la nozione di dipendenza aziendale va intesa in senso ampio e non coincide con quella di unità produttiva; il foro speciale del lavoro va radicato nel luogo prossimale alla prestazione lavorativa, ove esista un minimo di beni organizzati funzionali all'attività

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento di competenza è lo strumento per ottenere la definitiva individuazione del giudice competente

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come foro della sede della persona giuridica convenuta

  • art. 414 c.p.c.

    il contenuto del ricorso introduttivo è stato valorizzato per desumere l'implicita allegazione della dipendenza aziendale in Roma

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la "dipendenza aziendale" ex art. 413 c.p.c. deve essere interpretata in senso ampio e funzionale, senza coincidere necessariamente con l'unità produttiva prevista da altre disposizioni.
  • La dipendenza rilevante per il foro del lavoro può risultare anche da un'articolazione organizzativa minima, purché vi siano beni o strumenti organizzati stabilmente o funzionalmente destinati all'esecuzione della prestazione lavorativa.
  • Per radicare la competenza nel foro del lavoro è sufficiente che dalle allegazioni del ricorso emergano, anche implicitamente, elementi idonei a dimostrare l'esistenza nel luogo prescelto di un'organizzazione aziendale funzionale alla prestazione.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare tutte le risultanze fattuali rilevanti per la competenza, anche se non contestate o non valorizzate dal giudice di merito, perché è giudice anche del fatto ai fini della competenza.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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